Cassazione Civile, Sentenza n. 2389/2022 del 27/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza di appello che aveva escluso l'obbligo contributivo per i compensi corrisposti a 4 istruttori sportivi e a 7 collaboratori (accoglienza e piscina) riferiti al periodo maggio 2005 - giugno 2007, sostenendo che l'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR è norma fiscale e non può esonerare dal versamento dei contributi previdenziali. L'INPS ha censurato la decisione per avere la Corte d'appello ritenuto applicabile tale disposizione anche ai fini previdenziali e per avere, in concreto, escluso la contribuzione per gli istruttori senza adeguato accertamento della natura professionale delle loro prestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'art. 67 TUIR, pur essendo norma fiscale, produca effetti anche in materia previdenziale quando ricorrano i presupposti che la norma richiede; ha però censurato la Corte d'appello per avere escluso l'obbligo contributivo in favore degli istruttori sulla sola base dell'affiliazione al CONI, senza accertare se le loro prestazioni avessero carattere di professionalità. Per i 7 collaboratori addetti all'accoglienza e alla piscina la Corte d'appello aveva invece accertato la marginalità delle prestazioni e l'assenza di professionalità, statuizione che è rimasta impregiudicata. Conseguentemente la Cassazione ha accolto il ricorso INPS in parte, cassando la pronuncia limitatamente alla parte che aveva escluso la contribuzione per i 4 istruttori e rinviando la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per il nuovo esame.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. m), TUIR
esonera da imposizione fiscale le indennita', i rimborsi forfetari, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche e, in taluni casi, i rapporti di collaborazione amministrativo-gestionale di natura non professionale
La Corte ha riconosciuto che, pur avendo natura fiscale, la disposizione puo' determinare effetti eccettuativi anche in materia previdenziale se ricorrono i presupposti (attivita' dilettantistica, natura non professionale della prestazione, limite reddituale previsto dall'art. 69).
art. 69, TUIR
stabilisce la soglia reddituale (ragione temporis 7.500 euro annui) entro la quale i redditi diversi sono fiscalmente neutri
La soglia indicata costituisce limite rilevante anche ai fini dell'esenzione contributiva invocata sulla base dell'art. 67; l'agevolazione e' applicabile solo fino al limite previsto.
d.lgs. C.p.S. n. 708/1947 (art. 3 e coordinati)
istituisce la tutela assicurativa ENPALS e prevede l'iscrizione per determinate categorie fra cui gli addetti agli impianti sportivi
Sul piano previdenziale il decreto e i successivi decreti ministeriali hanno individuato gli 'addetti agli impianti sportivi' (impiegati, operai, istruttori e addetti) come soggetti in generale soggetti ad obbligo assicurativo presso la gestione spettacolo/ENPALS (ora INPS).
d.m. 15.3.2005, n. 17445
rimodula i raggruppamenti dei lavoratori dello spettacolo includendo tra gli addetti agli impianti sportivi impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere
Il decreto ha esplicitato che le figure come gli istruttori rientrano nel novero degli addetti agli impianti soggetti alla tutela ENPALS/INPS, salvo l'applicazione di eventuali eccezioni previste da altre norme (es. art. 67 TUIR se ricorrono i presupposti).
art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 (conv. con L. n. 14/2009)
specifica che nell'espressione 'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche' sono comprese formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica
La specificazione amplia il novero delle prestazioni potenzialmente rientranti nell'art. 67 TUIR e, pertanto, nelle ipotesi di possibile esenzione contributiva, a condizione che le altre condizioni (non professionalita', soglia reddituale, natura dilettantistica sostanziale dell'ente) sussistano.
art. 53 TUIR
definisce i redditi di lavoro autonomo e il concetto di esercizio per professione abituale
La Corte ha richiamato che per escludere la qualifica di 'reddito diverso' occorre verificare che la prestazione non sia resa con carattere di professionalita' (ossia non costituisca esercizio abituale di un'attivita' autonoma o professionale).
Massime di principio
- L'agevolazione tributaria prevista dall'art. 67 TUIR puo' incidere anche sul profilo contributivo: se i requisiti fiscali sono integrati, l'importo può non concorrere alla base imponibile previdenziale.
- L'onere di provare i presupposti dell'esenzione (natura dilettantistica dell'ente, non professionalita' della prestazione, rispetto della soglia reddituale) grava sulla parte che invoca l'esenzione (societa' o associazione).
- L'affiliazione formale al CONI o ad una federazione non e' di per sè sufficiente a dimostrare la natura dilettantistica sostanziale dell'ente; il giudice deve valutare l'operativita' concreta e l'assenza di scopo di lucro.
- La natura 'professionale' della prestazione (esercizio abituale dell'attivita' o inserimento nella sfera di lavoro autonomo/professionale o di rapporto di lavoro dipendente) esclude l'applicazione dell'eccezione fiscale e determina l'obbligo contributivo.
- In caso di dubbio sulla qualificazione (professionale vs non professionale) il giudice deve procedere ad accertamenti di fatto; una decisione di merito basata su accertamenti idonei e' in genere intangibile in sede di legittimita'.
- Il riconoscimento di esenzione contributiva non e' automatico per tutte le figure degli impianti sportivi: occorre valutare singolarmente ciascuna posizione in relazione ai requisiti legislativi richiamati.
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