Cassazione Civile, Sentenza n. 2406/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano che la M.ECO. S.r.l., appaltatrice del servizio per AMIAT, avesse trattenuto dalle loro buste paga le somme destinate al Fondo pensione PREVIAMBIENTE (con delega al datore di lavoro per il prelievo) ma non le avesse poi versate al Fondo. Avevano inoltre revocato la delega al versamento e chiedevano la restituzione delle somme trattenute non versate ovvero la condanna in solido della M.ECO. e di AMIAT al pagamento.
La decisione
Il Tribunale di primo grado accolse le domande dei lavoratori e condannò le società in solido al versamento delle somme trattenute e non versate; la Corte d'Appello di Torino riformò accogliendo l'appello di AMIAT e rigettando le domande dei lavoratori, ritenendo che i versamenti a fondi di previdenza complementare abbiano natura previdenziale (non retributiva), che il Fondo sia il destinatario esclusivo della contribuzione e che la revoca della delega non dia diritto alla restituzione diretta delle somme al lavoratore (resta salva azione per danni e l'intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando la decisione di merito, e ha compensato le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 252/2005 (attuazione legge delega n.243/2004)
art. 3, art. 8, art. 9, art. 14
La Corte interpreta la disciplina come confermante la natura previdenziale dei versamenti ai fondi complementari: l'adesione può essere libera o tacita, i versamenti finanziano la pensione integrativa e le modalità di trasferimento, riscatto e permanenza sono regolate da statuti e regolamenti del fondo (art. 14). La contribuzione destinata al fondo non costituisce retribuzione immediata per il lavoratore.
d.lgs. n. 80/1992
In caso di insolvenza del datore di lavoro il lavoratore può sollecitare l'intervento del Fondo di garanzia previsto dal d.lgs. 80/1992 per l'integrazione dei versamenti, ma non la corresponsione diretta delle somme trattenute.
codice civile
La Corte ritiene che le regole civili ordinarie sulla delegazione di pagamento e la sua revoca (art. 1270 c.c.) siano incompatibili con la disciplina speciale della previdenza complementare: una revoca della delega non determina automaticamente il diritto del lavoratore alla restituzione degli importi trattenuti.
legge 23 agosto 2004 n. 243
art. 1 comma 2 lett. e) n. 8
La legge delega riconosce un 'diritto alla contribuzione' attribuendo ai fondi la legittimazione a rappresentare gli iscritti nelle controversie sui contributi omessi: la disciplina mira a tutelare il funzionamento dei fondi e ad assicurare che la contribuzione vada al fondo e non sia restituita direttamente al lavoratore.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite
sent. 09/03/2015 n. 4784 (giurisprudenza)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che qualifica i versamenti ai fondi previdenziali complementari come contributi di natura previdenziale e non come emolumenti retributivi; sottolinea il meccanismo a capitalizzazione e l'assenza di nesso di corrispettività diretto fra il versamento e l'immediata percezione del lavoratore.
Massime di principio
- I versamenti trattenuti in busta paga e destinati a fondi di previdenza complementare hanno natura previdenziale e non retributiva: il fondo è il destinatario della contribuzione e il lavoratore acquista un'aspettativa di prestazione futura, non un diritto automatico alla restituzione delle somme.
- La revoca della delega di pagamento non comporta automaticamente il diritto del lavoratore a ottenere la restituzione diretta degli importi trattenuti ma, al più, apre la strada a rimedi diversi (azione di danno contro il datore di lavoro; richiesta di integrazione al Fondo o intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza).
- In caso di omissione dei versamenti, il lavoratore può agire per ottenere che il datore di lavoro adempi alla obbligazione di versamento al Fondo (azione esecutiva o azione diretta del Fondo), oppure chiedere il risarcimento del danno se il mancato versamento incide sulla prestazione finale.
- Prima di proporre una richiesta di restituzione delle somme trattenute, verificare se la posizione individuale è disciplinata dallo statuto/regolamento del fondo (art. 14 d.lgs. 252/2005) e se sono maturati i requisiti per la prestazione: il regime speciale prevale sulle regole ordinarie di delegazione civilistica.
- Se il datore di lavoro è insolvente occorre valutare l'intervento del Fondo di garanzia (d.lgs. 80/1992 art.5) e l'eventuale insinuazione al passivo: la procedura concorsuale non garantisce la restituzione preferenziale dei contributi in quanto si tratta di crediti previdenziali non retributivi.
- In giudizio è essenziale qualificare correttamente il credito (previdenziale vs retributivo): la qualificazione influisce sul tipo di rimedio percorribile e sulla legittimazione a chiedere il pagamento.
- Per la difesa del lavoratore conviene anche verificare la documentazione di adesione al fondo, le modalità di trattenuta e versamento, e se il fondo stesso abbia agito o sia legittimato a rappresentare gli iscritti nelle controversie sui contributi omessi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 27 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2388/2022 del 27/01/2022
- Sentenza lavoro · 27 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2389/2022 del 27/01/2022
- Sentenza lavoro · 27 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2404/2022 del 27/01/2022
- Sentenza lavoro · 27 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2405/2022 del 27/01/2022
- Sentenza lavoro · 27 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2534/2022 del 27/01/2022
- Sentenza lavoro · 27 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2537/2022 del 27/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →