Cassazione Civile, Sentenza n. 2534/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Arezzo che aveva ammesso il ricorrente allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria di Eutelia riconoscendo la riqualificazione del rapporto da "consulenza professionale a partita IVA" a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento come quadro (con ammissione privilegiata per TFR di €24.390,67). Il ricorrente principale censurava in Cassazione la mancata qualificazione come dirigente e la valutazione dei presupposti di subordinazione; la società ha proposto ricorso incidentale contestando la riqualificazione in subordinazione e sollevando profili relativi alla presunzione di subordinazione (art. 69 d.lg. 276/2003).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi (principale e incidentale). Ha ritenuto che le censure proposte mascherassero una contestazione in fatto dell'apprezzamento delle risultanze di merito, insindacabile in questa sede, e che non fossero dedotte questioni di diritto interpretative tali da determinare ammissibilità. Spese compensate tra le parti e applicazione, se dovuta, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 2751bis c.c. (nn. 1 e 2 citati)
Norma richiamata in sede di ammissione dello stato passivo per la qualificazione del credito come privilegiato in virtù della natura di credito di lavoro (TFR). La Corte non ha riformato l'accertamento di merito relativo all'ammissione del credito.
art. 2094 c.c.
Richiamato dalla controricorrente; la Corte ha osservato che la questione sollevata imponeva valutazioni di fatto sulla sussistenza del rapporto di subordinazione, competenti al giudice di merito e non sindacabili per via di vizio di diritto.
art. 69, comma 1 d.lg. 276/2003
La società aveva dedotto questioni sulla natura della presunzione di subordinazione in assenza di progetto. La Corte ha ritenuto il profilo assorbito dalla valutazione complessiva sulla natura subordinata già operata dal giudice di merito.
artt. 2095, 2103, 1362, 1363, 1365 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la qualificazione dirigenziale e vizi di interpretazione/validità della procura. La Corte ha ritenuto tali censure come mascheramento di doglianze in fatto e dunque inammissibili.
art. 1 CCNL Dirigenti Industria
Invocato per la qualificazione come dirigente; la Corte ha confermato che la contrattazione collettiva è stata valutata dal giudice di merito nel quadro del procedimento trifasico di individuazione della qualifica.
art. 23, comma 8bis d.l. 137/2020 (conv. l. 176/2020)
Norma procedurale che ha consentito al P.G. di depositare conclusioni scritte. Il P.G. ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
art. 360 c.p.c. (primo comma, n. 5 richiamato nei limiti)
La Corte ha ricordato i limiti della censura in Cassazione: le questioni che in realtà impugnano valutazioni di fatto non rientrano nell'ambito di sindacabilità ai sensi di questa norma salvo i casi tassativi previsti.
art. 116 c.p.c.
Norma processuale richiamata dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che vi fossero omessi esami di fatti decisivi come prospettato.
art. 13 d.P.R. n.115/2002 (commi 1quater e 1bis)
Norme relative al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo del contributo unificato qualora dovuto.
CCNL Telecomunicazioni (art. 23 citato nel provvedimento di merito)
Riferimento contrattuale utilizzato dal Tribunale per l'inquadramento del lavoratore (quadro) in relazione alle mansioni svolte; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito.
Massime di principio
- La Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento dei fatti a quello del giudice di merito: le impugnazioni che in realtà contestano la valutazione delle prove sono inammissibili in questa sede salvo vizi motivazionali o di diritto espressamente configurabili.
- La qualificazione del rapporto di lavoro (autonomo, subordinato, dirigente) si determina in base al concreto svolgimento della prestazione, non al nomen iuris del contratto; le parti non possono vincolare il giudice con la denominazione formale.
- Per ottenere il riconoscimento della qualifica dirigenziale occorre dimostrare in concreto autonomia organizzativa, poteri decisionali e di rappresentanza così come previsti dalla contrattazione collettiva: mere affermazioni non bastano davanti alla Cassazione.
- Le questioni basate sulla presunzione di subordinazione ex art. 69 d.lg. 276/2003 (o altre presunzioni simili) vanno valutate nel quadro delle risultanze istruttorie: se il giudice di merito ha esaminato compiutamente i fatti, la Cassazione le dichiara insindacabili.
- Attenzione ai profili formali di procedura: il patrocinio in Cassazione richiede l'iscrizione all'albo delle giurisdizioni superiori già sussistente al momento della notificazione del ricorso; la procura speciale deve essere temporaneamente conforme ai limiti previsti.
- Quando entrambe le parti propongono impugnazioni e la Corte dichiara inammissibili i ricorsi, è possibile la compensazione delle spese e l'applicazione di oneri aggiuntivi come il raddoppio del contributo unificato se sussistono i presupposti.
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