Cassazione Penale, Sentenza n. 13579/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 25/10/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di rapina pluriaggravata (capo A) e annullato la misura quanto ai capi B, C, D. Il ricorrente denunciava: mancata e manifesta illogicità della motivazione e inosservanza dell'art. 273 c.p.p. in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi; criticava l'impossibilità di individuarlo con certezza nel filmato (non si sarebbe indicato se era l'autore entrato o quello che restava all'esterno), contestava la qualificazione temporale del sequestro come "poche ore" (rapina ore 00:30, accesso alle 10:30), censurava l'assunto indiziario che avrebbe collegato Coppola al coimputato Peluso (ospitalità non equivale a concorso), sostenendo che gli elementi sequestrati potevano essere stati portati in casa dal Peluso e chiedeva che fossero valutati i requisiti legali degli indizi (gravità, precisione, individualizzazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di Roma secondo cui sussistevano gravi indizi di colpevolezza basati su: a) il rinvenimento nell'abitazione del Coppola di due caschi e indumenti (scarpe e calzini) compatibili con quanto osservato nel filmato della videosorveglianza; b) il rinvenimento nel cortile di un cappellino compatibile con quello indossato sotto un casco dai rapinatori; c) il ritrovamento a circa 30 metri dall'abitazione di un ciclomotore provento di furto compatibile con quello utilizzato dai rapinatori. La Corte ha sottolineato che il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del merito e che le obiezioni del ricorrente configurano una diversa valutazione delle stesse prove o mere ipotesi alternative. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Indica i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente (mancanza e manifesta illogicità della motivazione; inosservanza di norme di diritto) e delimita il sindacato di legittimità.
Regola il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" per l'applicazione delle misure cautelari. La Corte ribadisce che per la custodia cautelare è sufficiente una qualificata probabilità e che non si richiedono i criteri di precisione e concordanza propri del giudizio di merito ex art. 192, comma 2 c.p.p.
Disciplina le esigenze cautelari che giustificano la misura; la Corte ha richiamato la necessità che tali esigenze sussistano insieme ai gravi indizi.
Prevede per il giudizio di condanna requisiti più stringenti degli indizi (precisione e concordanza); la Corte ha chiarito che tali requisiti non si applicano in modo identico al giudizio sulle misure cautelari.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e alla somma per la cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, applicata nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede di controllo di legittimità sulle misure cautelari la Corte di cassazione verifica solo la presenza di mancanza o manifesta illogicità della motivazione o la violazione di norme, non può rivedere ex novo il merito e riconsiderare le prove già valutate dal giudice del riesame.
- Per l'applicazione della custodia cautelare è sufficiente una "qualificata probabilità" (gravi indizi), quindi gli indizi non devono soddisfare gli stessi criteri di precisione e concordanza richiesti per una condanna definitiva.
- Elementi come la compatibilità di indumenti e caschi con quanto ripreso da video, la prossimità temporale del ritrovamento (anche alcune ore dopo) e il rinvenimento di veicoli corrispondenti a quelli del filmato possono costituire elementi idonei a fondare la gravità degli indizi.
- Ipotesi alternative che si limitano a congetture (ad es. che un terzo abbia portato gli oggetti nella casa) non sono sufficienti a rimuovere la valutazione di gravità indiziaria del giudice del merito, a meno che non siano sostenute da elementi concreti.
- La sola circostanza dell'ospitalità di una persona presso l'abitazione dell'indagato non costituisce automaticamente prova di concorso; tuttavia, l'ospitalità può concorrere con altri elementi indiziari a formare un quadro complessivo valutabile dal giudice.
- Chi impugna in cassazione un provvedimento cautelare deve osservare i limiti del sindacato di legittimità: criticare la valutazione delle prove come tale spesso determina l'inammissibilità del ricorso e l'onere di spese e sanzioni.
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