Cassazione Penale, Sentenza n. 14434/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso il decreto del 20/01/2021 con cui la Corte d'appello ha confermato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (misura di prevenzione personale) applicata con decreto del Tribunale di Salerno del 09/10/2017. Il ricorrente deduce violazione di legge e violazione del divieto di reformatio in pejus: sostiene che la corte d'appello, tardivamente notificata, ha confermato la durata di tre anni della misura nonostante un provvedimento della stessa corte del 28/11/2018 (poi annullato dalla Cassazione) avesse ridotto la misura a due anni; inoltre lamenta che, per alcuni reati erano intervenute assoluzioni e che in altro procedimento (per reati previsti dagli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990) il ricorrente ha ammesso responsabilità ottenendo le circostanze attenuanti generiche e la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, con conseguente incompatibilità tra tale esito e il mantenimento della misura di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al profilo di reformatio in pejus, la Cassazione ha osservato che la valutazione della corte territoriale impugnata si riferiva al decreto del giudice di primo grado in seguito all'annullamento con rinvio deciso dalla Prima sezione, perciò non è applicabile il vizio prospettato. Sul merito, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente verificato la sussistenza della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1, lett. b) d.lgs. n.159/2011, valorizzando l'attività del proposto anche successiva all'avviso orale (con condanna per reati di droga ai sensi degli artt. 73 e 74 D.P.R. n.309/1990) e l'assenza di stabile attività lavorativa documentata. Ha inoltre statuido che la revoca della libertà vigilata non incide automaticamente sul procedimento di prevenzione, essendo la pericolosità sociale valutata in senso più ampio; tale accertamento motivazionale non è sindacabile in sede di legittimità salvo violazioni di legge. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4, lett. c) ; art. 1, lett. b)
La Corte ha interpretato che la misura di prevenzione è applicabile in relazione alla "pericolosità sociale" così come prevista dall'art. 1, lett. b), e ha ritenuto fondata la misura anche dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale che ha riguardato l'art.4 in relazione a soggetti indicati dall'art.1 lett. a), verificando però la sussistenza dei presupposti specifici per l'applicazione ai sensi dell'art.1 lett. b).
I reati di cui agli artt. 73 e 74 (illecito in materia di stupefacenti) sono stati valorizzati dalla Corte come elementi concreti della condotta del proposto anche successiva all'avviso orale, contributivi alla valutazione della pericolosità sociale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 14 del 27/02/2019
La pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 4 nelle parti che estendevano le misure a determinate categorie ha imposto al giudice del rinvio di riesaminare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nella diversa cornice dell'art.1 lett. b).
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 17111 del 13/03/2013 - Runfola)
Principio secondo cui la revoca della misura di sicurezza (libertà vigilata) non incide automaticamente sul procedimento di prevenzione: la pericolosità valutata nel procedimento di prevenzione è "sociale" e più ampia, mentre le misure di sicurezza richiedono una connessione con la responsabilità penale accertata.
Massime di principio
- La revoca di una misura di sicurezza (es. libertà vigilata) non determina automaticamente l'illegittimità o la cessazione di una misura di prevenzione basata sulla pericolosità sociale; si richiede una valutazione specifica degli elementi che dimostrino un reale cambiamento di vita.
- Il divieto di reformatio in pejus in appello non può essere invocato quando la decisione impugnata deriva da un decreto di primo grado che è stato oggetto di annullamento con rinvio: in tale contesto la corte di rinvio valuta nuovamente il provvedimento di primo grado.
- Nelle impugnazioni in sede di legittimità del procedimento di prevenzione la sindacabilità è limitata a violazioni di legge; i vizi valutativi o motivazionali, purché congruamente espressi, non sono sindacabili in Cassazione.
- Per la conferma di una misura di prevenzione il giudice può valorizzare anche fatti posteriori all'avviso orale (quali condanne o comportamenti ripetuti), oltre a elementi socio-economici come la mancanza di stabile attività lavorativa.
- Ammissioni di responsabilità e concessione di circostanze attenuanti in un procedimento penale non cancellano automaticamente la presunzione di pericolosità sociale rilevante nel procedimento di prevenzione: è necessario dimostrare elementi fattuali convincenti di cambiamento.
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