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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03906/2026 del 21/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di un dipendente volta ad ottenere l'attribuzione di una posizione economica nell'ambito di una procedura selettiva interna. Il ricorrente sosteneva che il bando nazionale del 2010 prevedesse, quale unica condizione di accesso al passaggio ai livelli economici indicati, l'idoneità conseguita nella precedente selezione del 2008, e deduceva che l'ente non avesse tempestivamente contestato, nel giudizio di primo grado, la mancanza dei requisiti in capo al dipendente. Con il primo motivo di ricorso lamentava che la contestazione svolta dall'ente in appello integrasse un'eccezione nuova, inammissibile perché fondata su fatti non tempestivamente allegati e non rilevabili d'ufficio. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di documenti/fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale non avesse considerato il bando del 2010 e che la procedura fosse riservata ai soli dipendenti già risultati idonei nella precedente selezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la contestazione degli elementi costitutivi del diritto azionato non integra un'eccezione nuova ma una mera difesa, sempre scrutinabile dal giudice anche d'ufficio; inoltre il tema della spettanza della posizione economica era già insito nella domanda introduttiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché l'omesso esame di documenti non è sindacabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. e, comunque, la censura mirava in realtà a ottenere una diversa interpretazione del bando e una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. La parte ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sul fatto non contestato non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del merito; il giudice può comunque verificare le risultanze istruttorie e la contestazione degli elementi costitutivi resta una mera difesa.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o del bando di concorso da parte della Corte di cassazione.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a una rivalutazione del fatto e dell'interpretazione degli atti di causa.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Il vizio attiene all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non all'omessa valutazione di documenti o alla contestazione dell'interpretazione data dal giudice di merito.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Nel rito del lavoro il fatto costitutivo non contestato è normalmente sottratto al thema decidendum, salvo che il giudice ne accerti d'ufficio l'esistenza o inesistenza sulla base delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto integrale dell'impugnazione sussiste l'obbligo per la parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la contestazione degli elementi costitutivi del diritto azionato non costituisce eccezione in senso stretto, ma mera difesa, sicché può essere proposta anche oltre il primo grado e il giudice deve comunque verificarla.
  • La preclusione dell'eccezione nuova in appello opera solo quando la deduzione introduca un tema di indagine del tutto nuovo, fondato su fatti e circostanze non prospettati in primo grado e idoneo ad alterare il perimetro sostanziale della lite.
  • L'omesso esame di documenti non è di per sé censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c.; il vizio di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Non è ammesso in cassazione trasformare censure di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova interpretazione degli atti o di rivalutazione del merito.
  • Nel rito del lavoro, il principio di non contestazione opera sui fatti costitutivi allegati, ma il giudice conserva il potere di accertarne d'ufficio l'effettiva sussistenza in base alle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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