Ordinanza n. 85/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del decreto n. 30 del 9.3.2026 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione del servizio di gestione del presidio medico-sanitario e trasporto sanitario con autoambulanza all’interno del Porto di Gioia Tauro in favore del RTI Bourelly Health Service S.r.l.; -dei verbali di gara nn. 1, 2 e 3 redatti dalla Commissione Giudicatrice nella parte in cui la Commissione ha ammesso l’offerta al RTI Bourelly Health Service S.r.l. senza rilevarne l’anomalia ed ha attribuito i punteggi tecnici ed economici, nonche della graduatoria finale laddove classifica al primo posto il RTI Bourelly Health Service S.r.l. e della conseguenziale proposta di aggiudicazione al RTI Bourelly Health Service S.r.l.; -della determina del RUP del 19.01.2026 di approvazione dei verbali di gara; -per quanto di ragione ed in via subordinata, delle previsioni del Disciplinare di gara al § 23 in merito alla valutazione di anomalia con criterio del punteggio superiore a 4/5 di quello attribuibile sia per l’offerta tecnica sia per quella economica, nonché al § 19.1 dello stesso Disciplinare di gara unitamente all’art. 4.1 del Capitolato Tecnico nella parte in cui disciplinano l'attribuzione di 10 punti per il subcriterio attinente alla specializzazione del personale medico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di gestione del presidio medico-sanitario e trasporto sanitario con autoambulanza all’interno del Porto di Gioia Tauro in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, i verbali di gara, la graduatoria, la proposta di aggiudicazione e la determinazione di approvazione degli atti, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Ha contestato l’ammissione dell’offerta dell’aggiudicatario, la mancata rilevazione dell’anomalia, l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici e la formazione della graduatoria. In via subordinata ha censurato le previsioni del disciplinare relative al criterio di individuazione dell’anomalia, basato sul superamento dei quattro quinti del punteggio attribuibile per l’offerta tecnica e per quella economica, nonché la disciplina dell’attribuzione di 10 punti per la specializzazione del personale medico. La ricorrente ha inoltre prospettato, quale possibile conseguenza dell’accoglimento, il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, rinviando al merito l’esame dei profili giuridici del ricorso. In sede cautelare ha ritenuto carente il periculum in mora. Nel bilanciamento degli interessi ha considerato prevalente l’interesse pubblico all’avvio delle prestazioni, direttamente incidenti sulla sicurezza e sulla salute degli operatori nell’area portuale di Gioia Tauro. Ha inoltre rilevato che la durata contrattuale di 24 mesi, salvo proroga, consente — in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito — il possibile subentro della ricorrente nel contratto oppure, in subordine, il risarcimento per equivalente; tale possibilità esclude l’irreparabilità del pregiudizio lamentato. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 30 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità della controversia.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla valutazione del periculum in mora e al bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- In una procedura di gara relativa a prestazioni direttamente collegate alla sicurezza e alla salute degli operatori, l’interesse pubblico all’avvio del servizio può prevalere, nella fase cautelare, sull’interesse del concorrente non aggiudicatario alla sospensione dell’aggiudicazione.
- Il periculum in mora è carente quando il pregiudizio derivante dall’esecuzione del contratto non è irreversibile e l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito può consentire il subentro nel contratto oppure il risarcimento per equivalente.
- La durata residua del contratto e la concreta possibilità di ottenere forme di tutela successive, quali il subentro o il risarcimento, costituiscono elementi rilevanti per escludere l’irreparabilità del danno cautelare.
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