Cassazione Penale, Ordinanza n. 17762/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo e la valutazione dei fatti, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente una mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello, quindi non specifica. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il ricorso non offriva una critica argomentata della decisione impugnata e che la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti era sufficiente e non manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico perché riproduttivo delle censure già esaminate e disattese in appello, e comunque infondato alla luce del principio secondo cui, ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche da elementi indiziari, come l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene. Il secondo motivo è stato reputato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato sui profili ritenuti decisivi. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per la configurabilità della ricettazione l'elemento soggettivo può essere provato anche indirettamente, valorizzando l'omessa o non credibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non occorre rispondere analiticamente a tutte le deduzioni difensive.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della ricettazione, la prova del dolo può essere desunta anche da elementi indiretti, tra cui l'assenza di una plausibile e attendibile spiegazione sulla provenienza del bene.
- Il sindacato di legittimità sul diniego delle attenuanti generiche è limitato alla verifica della presenza di una motivazione non manifestamente illogica; il giudice di merito può fondare il diniego sugli elementi ritenuti decisivi senza esaminare singolarmente ogni profilo favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
- Quando la motivazione di merito è coerente e non presenta evidenti illogicità, la censura sulle attenuanti generiche non consente una rivalutazione del merito in cassazione.
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