Cassazione Penale, Ordinanza n. 34605/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal tribunale per furto di energia elettrica, commesso sino al 18 dicembre 2016. La difesa deduceva: 1) violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., sostenendo che non fosse stata accertata la connessione fraudolenta a una rete pubblica, poiché l'abitazione era collegata non a una cassetta elettrica pubblica ma a un impianto abusivo di altra abitazione; 2) vizi di motivazione sulla responsabilità, assumendo l'assenza di prova circa la partecipazione materiale dell'imputata alla realizzazione dell'allaccio abusivo; 3) violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento dello stato di necessità ex art. 54 c.p., allegando una situazione di grave indigenza; 4) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 5) vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero infondati o comunque non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata: l'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. era stata correttamente ravvisata perché l'energia elettrica è bene destinato a pubblico servizio e la sottrazione avveniva mediante allaccio abusivo; la responsabilità dell'imputata risultava motivata dal fatto che l'allaccio alimentava l'appartamento da lei abitato e a suo vantaggio; lo stato di necessità era escluso perché la situazione di difficoltà economica era protratta nel tempo e non integrava un pericolo attuale e inevitabile fronteggiabile solo con l'allaccio abusivo; la particolare tenuità del fatto era esclusa per la protrazione nel tempo della condotta; l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. era stata negata per l'assenza di un danno patrimoniale particolarmente tenue; le attenuanti generiche erano già state concesse e bilanciate con le aggravanti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
destinata a pubblica utilità
L'aggravante è ritenuta sussistente quando la cosa sottratta è destinata a pubblico servizio; nel caso dell'energia elettrica, l'allaccio abusivo ne distoglie la destinazione pubblica.
Lo stato di necessità è escluso se la difficoltà economica è perdurante e non sussiste un pericolo attuale di danno grave alla persona fronteggiabile solo con la condotta illecita, potendo ricorrersi a forme di assistenza pubblica.
La causa di non punibilità è esclusa quando la condotta illecita si protrae nel tempo, poiché il fatto, complessivamente valutato, non può qualificarsi di particolare tenuità.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il flusso illecito di energia si protrae nel tempo, anche se non sia stato accertato il consumo effettivo.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che adempie all'obbligo motivazionale se richiama i criteri legali o la gravità del reato/capacità a delinquere.
Richiamato nel contesto dell'aggravante del furto con cosa destinata a pubblica utilità.
Massime di principio
- Nel furto di energia elettrica, l'aggravante relativa alla cosa destinata a pubblica utilità può sussistere anche quando la sottrazione avvenga mediante allaccio abusivo a un impianto non legittimo, se il bene sottratto è comunque energia destinata a pubblico servizio.
- La responsabilità dell'utilizzatore dell'allaccio abusivo può essere desunta dal fatto che la fornitura illecita alimenti stabilmente l'immobile da lui abitato e sia a suo vantaggio, anche in assenza della prova che egli abbia eseguito materialmente l'allaccio.
- Lo stato di necessità richiede un pericolo attuale e inevitabile di danno grave alla persona; una perdurante situazione di disagio economico non basta, se restano astrattamente praticabili strumenti leciti di assistenza o di sostegno.
- La particolare tenuità del fatto e l'attenuante del danno di speciale tenuità sono incompatibili con condotte illecite stabili e protratte nel tempo, che denotano una lesione non minima del bene giuridico.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito omette del tutto la motivazione o applica un trattamento sanzionatorio abnorme rispetto alla media edittale; in caso contrario è sufficiente il richiamo ai criteri di legge e alla gravità del fatto.
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