Sentenza del 21/10/2020 n. 2598 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento (IRES, IVA, IRAP anno 2013). La contribuente non ha esibito tempestivamente, in risposta all'invito dell'Amministrazione (07/06/2017), la documentazione contabile richiesta (bilancio di verifica, registri IVA, fatture, libro mastro, prospetto variazioni fiscali). Parte della documentazione è stata prodotta solo dopo l'adozione dell'atto impositivo e successivamente in sede amministrativa e giudiziale, senza dichiarare che il ritardo fosse per causa a lei non imputabile. L'Ufficio deduceva l'inutilizzabilità di tali documenti ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973 e proponeva appello dopo che la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando il ricorso della società contribuente avverso l'avviso di accertamento. Ha ritenuto inammissibili/tardive le produzioni documentali non presentate in tempo e prive della dichiarazione di non imputabilità del ritardo, confermando la legittimità dell'operato dell'Agenzia. Ha condannato la società al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in euro 6.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32 DPR 29 settembre 1973 n. 600
Le notizie, i dati e i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente dichiari contestualmente alla produzione che non ha potuto adempiere per causa a lui non imputabile; l'omessa o intempestiva risposta comporta la preclusione amministrativa e processuale dei documenti.
principio del 'ne bis in idem' / autotutela amministrativa
La sostituzione di un atto impositivo successivo al ritiro di un precedente atto nell'esercizio del potere di autotutela non costituisce di per sé violazione del ne bis in idem; l'Amministrazione può esercitare poteri di autotutela e riformulare l'atto nel rispetto delle norme.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fiscale invita il contribuente a produrre documenti ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973, la mancata o tardiva esibizione senza giustificazione libera il giudice e l'Ufficio dall'utilizzare tali documenti a favore del contribuente.
- La produzione successiva alla notifica dell'avviso di accertamento o depositata in giudizio è in genere inammissibile salvo che il contribuente dimostri contestualmente che l'inadempimento originario non gli è imputabile (e documenti concreti a supporto).
- La mera dichiarazione verbale o generica di aver inviato documenti via e-mail non è sufficiente: è necessario fornire prove dell'invio e del contenuto (es. copie degli allegati, intestazioni e ricevute di trasmissione).
- La domanda di autotutela dell'Amministrazione e il ritiro/sostituzione di atti non costituiscono automaticamente violazione del divieto di doppia imposizione; va verificata la legittimità dell'atto sostitutivo.
- In casi simili il contribuente deve preservare e depositare tempestivamente le scritture e, se non ha potuto ottemperare per cause non imputabili, dichiararlo e provarlo al momento della prima produzione utile (atto introduttivo del giudizio).
Testo integrale
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