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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24794/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione del Tribunale. Il ricorso deduceva violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto necessario il mandato ad impugnare previsto da tale disposizione, benché la sentenza di primo grado fosse stata emessa prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia che aveva introdotto la norma richiamata. La censura era quindi incentrata sull'applicabilità temporale del requisito del mandato a impugnare per l'appello depositato il 14 febbraio 2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in tema di modalità di compimento dell'atto di impugnazione, deve aversi riguardo alla disciplina vigente al momento del deposito dell'atto stesso. Poiché l'appello era stato depositato il 14 febbraio 2024, cioè nel vigore dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. introdotto dalla riforma Cartabia, era corretta la richiesta del mandato a impugnare anche in presenza di difensore di fiducia. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Per gli atti di impugnazione depositati nel periodo di vigenza della disposizione, il mandato a impugnare è richiesto anche quando l'impugnazione sia proposta dal difensore di fiducia.

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ... continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024

    La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite sull'applicazione temporale della disciplina delle impugnazioni: conta il momento del deposito dell'atto, non quello della decisione impugnata.

  • art. 11 preleggi

    deve ... aversi riguardo alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto stesso

    Per gli atti processuali a effetti istantanei, la disciplina applicabile è quella vigente al momento del compimento dell'atto.

Massime di principio

  • Per stabilire la disciplina applicabile a un atto di impugnazione a effetti istantanei occorre avere riguardo al momento del suo deposito, non alla data della sentenza impugnata.
  • Il requisito del mandato a impugnare previsto dalla disciplina processuale vigente nel momento di proposizione dell'appello è condizione necessaria di ammissibilità dell'impugnazione anche se l'atto è proposto dal difensore di fiducia.
  • La violazione della disciplina temporale sull'impugnazione, quando l'atto sia depositato nel vigore della norma che richiede il mandato, rende il motivo di ricorso manifestamente infondato e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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