Sentenza n. 308/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza - del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale Civile di Palmi, sez. lavoro, n. 243/2025, del 4.03.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palmi, Sezione lavoro, n. 243/2025, concernente il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Palmi che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per le annualità indicate nel giudizio civile e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione l'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico documentato. Nel corso del giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha comunicato che l'amministrazione aveva dato piena esecuzione al giudicato, come risultante dalla comunicazione dell'Ufficio scolastico provinciale trasmessa via PEC, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa dedotta in giudizio era stata integralmente soddisfatta mediante la sopravvenuta esecuzione del giudicato. Ha tuttavia regolato le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che l'amministrazione, in assenza della sopravvenuta ottemperanza, sarebbe risultata soccombente. Il Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente 250 euro, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
c.d. “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, avente destinazione vincolata
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile, consistente nella disponibilità di 500 euro per ciascuna annualità scolastica documentata.
È il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dà piena esecuzione al giudicato e realizza integralmente la pretesa azionata, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la possibilità di regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
- In caso di cessazione della materia del contendere per spontanea ottemperanza intervenuta dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione che ha reso necessario il giudizio mediante la precedente mancata esecuzione.
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