Cassazione Civile, Ordinanza n. 22410/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, comunicata alle controparti, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava un preavviso di fermo amministrativo relativo al mancato pagamento di somme iscritte a ruolo in tre cartelle esattoriali, deducendo di non aver mai ricevuto la preventiva notificazione delle cartelle e, in via autonoma, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. La decisione di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello, però, la sentenza era stata riformata sulla base delle relate di notifica prodotte dall'agente della riscossione, dalle quali risultava che due cartelle erano state consegnate a persona abilitata a riceverle e la terza al portiere, tutte notificate al precedente indirizzo della società entro 30 giorni dalla comunicazione del cambio di sede, con richiamo all'art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima dell'adunanza depositava rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
La notificazione fiscale al vecchio indirizzo della società è stata ritenuta efficace perché il cambio di indirizzo diventa opponibile ai fini fiscali solo decorsi 30 giorni dalla comunicazione; nel caso concreto le notifiche erano avvenute dopo soli 20 giorni.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente comunicata alle controparti, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo e compensare integralmente le spese, se del caso escludendo altresì il raddoppio del contributo unificato.
- In materia di notificazioni fiscali, il cambio di indirizzo del contribuente è opponibile all'Amministrazione solo decorso il termine previsto dalla norma speciale; fino a quel momento la notifica al precedente indirizzo può ritenersi valida.
Come è indicizzato
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