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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25764/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, condannato in appello per i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, ricorreva per cassazione con tre motivi. Con il primo contestava la configurabilità del delitto di cui all'art. 336 c.p., sostenendo che la minaccia non fosse stata idonea a costringere il pubblico ufficiale e che la Corte d'appello avesse erroneamente valorizzato un precedente non pertinente; deduceva inoltre che il giudice di primo grado aveva correttamente escluso l'incidenza della condotta sull'esercizio delle funzioni. Con il secondo motivo censurava la condanna per oltraggio, lamentando che la presenza di altri detenuti nella stanza non implicasse affatto che essi avessero percepito l'offesa, circostanza che sarebbe stata anzi esclusa dalle risultanze istruttorie; quindi la motivazione d'appello sarebbe stata congetturale e non idonea a superare il ragionevole dubbio. Con il terzo motivo contestava la condanna per danneggiamento della serratura del cancello della cella, osservando che il teste aveva riferito che sarebbe bastato riagganciare dei gancetti per ripristinare la situazione, sicché non vi sarebbe stata né distruzione né deterioramento apprezzabile del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 2 e 3, relativi a oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, ritenendo fondati tali motivi e non residuando ulteriori accertamenti. Ha invece confermato la responsabilità per il capo 1, qualificato come violenza o minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p., ritenendo corretto il ragionamento della Corte d'appello sulla serietà e idoneità costrittiva della minaccia. Poiché il reato più grave residuo era quello di cui al capo 1 e la pena base era già determinata in sei mesi di reclusione, la Corte ha eliminato gli aumenti per continuazione riferiti ai capi caducati e ha rideterminato la pena in sei mesi di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    La minaccia o violenza è idonea a integrare il reato se, valutata ex ante, ha potenzialità costrittiva nei confronti del pubblico ufficiale; non occorre che il male minacciato sia effettivamente realizzabile o che la condotta incida in concreto sul compimento dell'atto d'ufficio, purché la minaccia conservi serietà.

  • art. 341-bis c.p.

    Per l'oltraggio è necessaria la presenza di più persone, ma la mera presenza fisica non basta se risulta esclusa la possibilità che i presenti percepiscano l'offesa; la tutela non può essere estesa a ipotesi in cui la percezione sia concretamente impossibile.

  • art. 635 c.p.

    Il danneggiamento richiede una compromissione apprezzabile dell'integrità o della funzionalità del bene; non è sufficiente un'alterazione minima e immediatamente ripristinata, priva di reale inservibilità o di significativa diminuzione del valore.

  • art. 336 c.p.

    La valutazione dell'idoneità della minaccia va compiuta con giudizio ex ante, considerando le circostanze oggettive e soggettive del fatto.

  • art. 341-bis c.p.

    La presenza di più persone consente di ritenere integrato il requisito della pubblicità solo se non sia esclusa la possibilità di percezione dell'offesa da parte dei presenti.

  • art. 635 c.p.

    La condotta di danneggiamento presuppone un'effettiva lesione della cosa, non un mero temporaneo spostamento o una riparazione immediata che ne ripristini integralmente l'uso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulla riforma in appello di una sentenza assolutoria, il giudice deve rispettare un obbligo di motivazione rafforzata: non basta prospettare una lettura alternativa del fatto, ma occorre confutare in modo puntuale il percorso argomentativo del primo giudice e spiegare perché gli elementi già valutati assumano diversa valenza probatoria.
  • Ai fini dell'art. 336 c.p., la minaccia va apprezzata ex ante sulla base della sua serietà e potenzialità costrittiva; l'inidoneità concreta a determinare l'atto richiesto o l'assenza di effetti sul comportamento del pubblico ufficiale non escludono di per sé la tipicità.
  • Per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la sola presenza di più persone non è sufficiente se le circostanze provano che i presenti non potevano percepire l'offesa; la fattispecie non può essere ricostruita in modo astratto, prescindendo dalla concreta offensività.
  • Il danneggiamento richiede una compromissione effettiva del bene, apprezzabile sotto il profilo della integrità o della funzionalità; quando il bene sia solo temporaneamente alterato e subito ripristinato, senza distruzione, dispersione o deterioramento rilevante, il reato non è integrato.
  • In caso di annullamento parziale con permanenza del reato più grave, la Corte può eliminare gli aumenti di pena per la continuazione relativi ai capi caducati e rideterminare direttamente il trattamento sanzionatorio quando non residuino margini di discrezionalità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeDanneggiamento
RamiProcesso penaleReati contro la PADelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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