Cassazione Civile, Ordinanza n. 26590/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La lite nasce da una convenzione del 28 febbraio 1981 relativa a un'area inserita in zona PEEP e assegnata in diritto di superficie. Il Comune aveva anticipato le somme necessarie per l'acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione e chiedeva alla società assegnataria il rimborso/corrispondente prezzo di cessione per euro 244.009 oltre accessori. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo prescritto il diritto del Comune: ha considerato nulla, perché integrativa di una condizione meramente potestativa, la clausola della convenzione che rinviava la determinazione del costo di acquisizione al momento successivo al perfezionamento della procedura espropriativa; in via subordinata, ha ritenuto che comunque la prescrizione decorresse dalla scadenza del termine quinquennale per l'emissione del decreto di esproprio. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il primo, esaminato e accolto, denunciava la violazione dell'art. 1355 c.c. e contestava la qualificazione della clausola come condizione meramente potestativa, sostenendo che il rinvio alla definizione della procedura espropriativa era imposto da una valutazione di opportunità coerente con il principio del perfetto pareggio di bilancio di cui all'art. 35 l. n. 865/1971 e con l'esigenza di recuperare integralmente i costi sopportati dall'ente. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Lecce e ha rinviato la causa alla medesima corte in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto errata sia la qualificazione della clausola come condizione meramente potestativa sia l'interpretazione che faceva decorrere la prescrizione prima dell'effettivo pagamento delle indennità di esproprio, poiché l'impedimento derivante dalla pendenza della procedura e del contenzioso aveva natura legale e impediva il decorso della prescrizione.
Norme richiamate
La clausola contrattuale non integra una condizione meramente potestativa quando il rinvio dell'esigibilità è collegato a una valutazione di interesse e a impedimenti di natura legale, non al mero arbitrio della parte.
art. 35 l. 22 ottobre 1971, n. 865
il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile
La norma impone il recupero integrale delle spese sostenute per l'acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione, con riparto equo dei costi tra i beneficiari dell'intervento edificatorio.
La disciplina imperativa sul recupero integrale dei costi può inserirsi automaticamente nel contenuto della convenzione, ove necessario, integrandone la regolazione.
Massime di principio
- La prescrizione del diritto del Comune a recuperare le somme anticipate per l'acquisizione di aree e opere di urbanizzazione in un piano PEEP decorre solo dal momento in cui il credito diviene effettivamente esigibile, e non durante la pendenza di impedimenti legali alla conclusione della procedura espropriativa.
- Un rinvio contrattuale alla determinazione del prezzo dopo il perfezionamento della procedura espropriativa non è di per sé una condizione meramente potestativa se risponde a un assetto di interessi imposto dalla disciplina legale e al principio del recupero integrale dei costi.
- La clausola convenzionale va interpretata in coerenza con la norma imperativa che regola il prezzo di cessione delle aree nei piani di edilizia economica e popolare; ogni lettura incompatibile con il principio di copertura delle spese sostenute dall'ente è erronea.
- Gli impedimenti di natura legale, a differenza di quelli meramente fattuali, possono impedire il decorso della prescrizione del credito fino al venir meno dell'ostacolo giuridico all'esercizio del diritto.
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