Ordinanza n. 887/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo di primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le parti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LEJRI ABDALLAH il 7\3\2026 : del decreto di revoca emesso dalla Prefettura di Caserta, Sportello Unico Immigrazione, in data 12 Febbraio 2026 e notificato in pari data, Codice Pratica P-CE/L/Q/2024/107349, in seguito alla presentazione di ricorso avverso il silenzio inadempimento sulla richiesta di primo ingresso formulata dal ricorrente unitamente al suo datore di lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla conclusione del procedimento di primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno, nonché decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato inizialmente il silenzio formatosi sulla domanda di primo ingresso, presentata con il datore di lavoro, e successivamente, con motivi aggiunti, il decreto della Prefettura di Caserta che ha revocato il nulla osta. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità della revoca, contestando anzitutto l'insufficienza della capacità economica del datore di lavoro: l'Amministrazione aveva affermato che il volume d'affari fosse inferiore agli acquisti, mentre la dichiarazione IVA prodotta avrebbe evidenziato un volume d'affari superiore agli acquisti di oltre un milione di euro, differenziale ritenuto congruo a sostenere gli oneri retributivi e contributivi dell'assunzione. È stata inoltre contestata la presunta irregolarità della professionista che aveva redatto l'asseverazione, sostenendo che l'obbligo di comunicazione dell'inizio dell'attività previsto dall'art. 1 della l. n. 12/1979 non si applicasse a una professionista già iscritta all'Albo dei Consulenti del Lavoro. Il ricorrente ha rappresentato il grave pregiudizio derivante dall'esecuzione della revoca, in quanto essa avrebbe reso irregolare la sua permanenza in Italia, esponendolo al rischio di espulsione e compromettendo il progetto di vita e di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ravvisando un consistente fumus boni iuris. Quanto al primo presupposto della revoca, ha ritenuto prima facie sussistente un manifesto errore di fatto, poiché la documentazione prodotta sembrerebbe dimostrare un volume d'affari ampiamente superiore agli acquisti. Ha inoltre rilevato che, fuori dal settore agricolo, la capacità economica del datore di lavoro può essere dimostrata mediante il fatturato lordo e che l'Amministrazione deve motivare specificamente l'eventuale insostenibilità dell'assunzione, onere motivazionale che non appare assolto. Quanto al secondo presupposto, ha ritenuto prima facie infondata la contestazione relativa alla professionista asseverante, non sembrando applicabile l'obbligo di comunicazione dell'inizio attività previsto dall'art. 1 l. n. 12/1979 ai professionisti già iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro. Ne deriva, in questa fase, che la revoca, qualificata come atto vincolato di accertamento della carenza dei requisiti originari, potrebbe fondarsi su presupposti di fatto e di diritto erronei. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione della revoca avrebbe potuto determinare l'irregolarità del soggiorno e il rischio concreto e imminente di espulsione, vanificando l'utilità della decisione di merito. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l'interesse del ricorrente a non subire gli effetti di un atto apparentemente viziato. L'Amministrazione dovrà rinnovare la valutazione posta a fondamento del provvedimento. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di gennaio 2027; le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare
La norma costituisce la base processuale per la valutazione cautelare del fumus boni iuris e del periculum in mora e per l'adozione della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
obbligo di comunicazione dell'inizio di attività agli Ispettorati del Lavoro
Secondo la valutazione prima facie del TAR, l'obbligo non sembra applicabile ai professionisti già iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, ma ad altre categorie professionali che intendano svolgere i medesimi adempimenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentata e significativa divergenza tra i dati contabili posti a fondamento di una revoca e quelli risultanti dalla dichiarazione IVA può integrare un consistente fumus boni iuris per manifesto errore di fatto.
- Fuori dal settore agricolo, la capacità economica del datore di lavoro ai fini dell'assunzione di un lavoratore straniero può essere dimostrata mediante il fatturato lordo; l'Amministrazione che ritenga comunque insostenibile l'assunzione deve esplicitare una motivazione specifica, non potendo fondarsi su un generico giudizio di insufficienza economica.
- L'obbligo di comunicazione dell'inizio dell'attività previsto dall'art. 1 l. n. 12/1979 non appare applicabile ai professionisti già iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro quando svolgano gli adempimenti propri della relativa qualifica.
- La revoca del nulla osta fondata sull'accertamento della carenza dei requisiti originari deve poggiare su presupposti di fatto e di diritto correttamente verificati; l'erroneità di tali presupposti vizia, prima facie, la legittimità dell'atto.
- Il rischio che l'esecuzione della revoca del nulla osta renda irregolare il soggiorno dello straniero e lo esponga all'espulsione integra un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora, quando possa vanificare l'utilità della decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 232/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 756/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 46/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2093/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2094/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2095/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →