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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47557/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva respinto l'istanza di annullamento dell'ordine di esecuzione della sentenza penale a suo carico. Il ricorrente sosteneva di aver depositato il ricorso per cassazione in via telematica all'indirizzo PEC depositoattipenali.2.ca.bari@giustizia.it (associato, secondo lui, alla terza sezione penale della Corte di appello di Bari) e deduceva che, nel regime transitorio valido fino al 31/12/2024, erano ammessi depositi telematici agli indirizzi indicati dal DGSIA; inoltre contestava la motivazione del Tribunale ritenendola contraddittoria rispetto alle informazioni pubblicate sul sito del Ministero.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante l'argomento relativo alla facoltatività del deposito cartaceo perché il ricorrente aveva scelto il deposito telematico e doveva rispettarne le formalità, in particolare l'invio all'indirizzo PEC assegnato all'ufficio impugnazioni della Corte di appello di Bari (depositoattipenali.3.ca.bari@giustizia.it). L'uso di un indirizzo PEC diverso da quello previsto dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022. La Corte ha quindi confermato che non è possibile valorizzare l'effettività della ricezione per eludere la sanzione di inammissibilità; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di ricorso (lett. c) e e)) per valutare omissioni e vizi di motivazione dell'ordinanza; la Corte dichiara i motivi inammissibili per carenza di interesse e per insussistenza di vizio rilevante.

  • art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022

    Norma centrale: stabilisce il regime transitorio del deposito telematico e l'obbligo di trasmettere le impugnazioni all'indirizzo PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento, indicato nel provvedimento del DGSIA; l'utilizzo di un indirizzo diverso, non riferibile all'ufficio destinatario, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 12 delle Preleggi

    Ricorso all'interpretazione letterale della legge: non sono ammesse interpretazioni estensive che elidano la sanzione di inammissibilità disposta dal legislatore.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato solo per confronto: la regola di trasmissione dall'ufficio incompetente al competente non è applicabile qui, perché si tratta di errata individuazione dell'indirizzo telematico e non di errata qualificazione del mezzo di impugnazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione al versamento dovuto alla Cassa delle ammende: la Corte ritiene che non sussistano elementi per escludere la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando il pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Se si opta per il deposito telematico, bisogna inviare l'atto esclusivamente all'indirizzo PEC esattamente indicato nel provvedimento DGSIA per l'ufficio destinatario; l'utilizzo di un diverso indirizzo PEC comporta inammissibilità dell'impugnazione.
  • La facoltà di deposito cartaceo nel regime transitorio non giustifica un deposito telematico effettuato a un indirizzo non competente: la scelta del mezzo impone il rispetto rigoroso delle regole formali telematiche.
  • La cancelleria non ha obbligo di trasmettere d'ufficio un atto ricevuto a un indirizzo PEC non abilitato all'ufficio impugnazioni; il rischio di mancata o tardiva trasmissione resta a carico del ricorrente.
  • In caso di dubbio sull'indirizzo PEC corretto, è prudente verificare il provvedimento DGSIA pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero e, se possibile, ottenere conferma dalla cancelleria o valutare il deposito in forma cartacea nei termini consentiti.
  • La giurisprudenza che valorizza l'effettività della ricezione (principio del 'raggiungimento dello scopo') è contrastata da indirizzi più rigorosi della Corte di Cassazione che privilegiano la lettera della norma e la semplificazione del percorso telematico.

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