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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43349/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bologna, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E) c.p.p. per inidoneità della motivazione sull'applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Sosteneva che i giudici avevano applicato l'aumento di pena basandosi su un generico richiamo ai precedenti penali e su una supposizione di maggior pericolosità sociale, senza il necessario esame in concreto del rapporto tra i precedenti e i fatti per cui era processato, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse fondata su una deduzione che non era stata sufficientemente specificata in sede di appello (motivo generico) e che, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, non poteva essere introdotta in cassazione. Ha inoltre rilevato che, comunque, dalla lettura complessiva della motivazione della Corte territoriale risultava un rigetto implicito della richiesta difensiva circa l'esclusione della recidiva: la Corte d'appello aveva evidenziato l'elevata capacità criminale e le modalità scaltre delle condotte del Moisè, ritenute sintomatiche di maggior colpevolezza e pericolosità sociale non neutralizzata dai precedenti. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen.

    La norma è richiamata quale motivo di cassazione per carenza di motivazione. La Corte ha ritenuto che la censura formulata sul punto fosse generica e, perciò, inammissibile.

  • art. 606, comma 3 (ultima parte), cod. proc. pen.

    Utilizzata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso che deduce questioni non costituite oggetto specifico dei motivi di appello o solo genericamente prospettate.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e per l'irrogazione della sanzione a favore della Cassa delle ammende, motivata da profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamato solo in riferimento alla modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto); non incisivo sul merito della decisione.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito dedurre questioni nuove o sviluppare in termini specifici censure che in sede di appello sono state solo genericamente prospettate: le censure devono essere formulate con sufficiente specificità già nel gravame.
  • La contestazione dell'applicazione della recidiva richiede che il giudice dell'impugnazione (e, se necessario, il ricorrente) dimostri con argomentazione concreta il rapporto fra i precedenti e il fatto oggetto di giudizio; meri riferimenti generici ai precedenti non sono idonei.
  • Se dalla motivazione complessiva della sentenza di appello risulta chiaramente il rigetto di una specifica richiesta difensiva, la Corte di Cassazione può ritenere la questione non censurabile anche se non vi sia una risposta testuale puntuale nella decisione impugnata (rigetto implicito).
  • Chi impugna deve oltre che indicare la norma violata, esporre con precisione i punti di fatto e di diritto in cui la motivazione sarebbe insufficiente, fornendo indicazioni puntuali sul nesso tra precedenti e condotta attuale per contestare la recidiva.
  • La dichiarazione di inammissibilità in cassazione può comportare condanne alle spese e, se sussistono profili di colpa, l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende; occorre valutare il rischio processuale prima di proporre ricorso.

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