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Ordinanza

Ordinanza n. 1837/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e successivi atti di rettifica, scorrimento, assegnazione delle province e avvio delle operazioni di nomina relativi al concorso per docente di sostegno nella scuola secondaria di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso per titoli ed esami relativo alla classe di concorso ADMM, sostenendo che non le fossero stati attribuiti ulteriori 12,50 punti previsti dal punto A.2.2 dell’Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205. Ha quindi contestato la conseguente collocazione deteriore in graduatoria e, con motivi aggiunti, gli atti successivi della procedura, inclusi le valutazioni dei titoli, i decreti di rettifica e integrazione della graduatoria, gli atti di assegnazione delle province e l’avviso relativo alle operazioni di nomina in ruolo, deducendone l’illegittimità derivata e chiedendone l’annullamento. Il ricorso per motivi aggiunti è stato proposto anche nei confronti degli atti di assegnazione dei vincitori alle sedi di servizio.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né sulle istanze cautelari. Ha rilevato che, rispetto al ricorso per motivi aggiunti del 5 settembre 2026, non erano ancora decorsi i termini previsti dall’art. 55, comma 5, c.p.a. per la trattazione dell’istanza cautelare. Poiché gli atti ulteriormente impugnati sono consequenziali alla graduatoria già contestata e la stessa ricorrente ha prospettato il collegamento tra l’intera sequenza procedimentale, il Collegio ha ritenuto necessaria la trattazione contestuale delle istanze cautelari e ha rinviato la discussione alla camera di consiglio del 15 ottobre 2026. Nelle more, ha disposto che l’Amministrazione depositi una relazione aggiornata sullo stato della procedura, sul punteggio attribuito alla ricorrente, sulla sua posizione in graduatoria, sugli eventuali scorrimenti e sui titoli di preferenza. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati, individuati nei soggetti inclusi nell’elenco dei vincitori, mediante notificazione per pubblici proclami secondo modalità, termini e adempimenti dettagliatamente stabiliti. La parte ricorrente dovrà effettuare la pubblicazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova entro i successivi 10 giorni; l’Amministrazione dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva e rilasciare apposita attestazione.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Il termine previsto per la trattazione dell’istanza cautelare deve essere rispettato anche a tutela dell’ordinato svolgimento dell’attività giurisdizionale; quando un ricorso per motivi aggiunti introduce ulteriori impugnazioni cautelari e il termine non è decorso, la trattazione deve essere rinviata.

  • punto A.2.2 dell’Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205

    È indicato dalla ricorrente quale base normativa del preteso riconoscimento di ulteriori 12,50 punti nella valutazione dei titoli concorsuali; la questione non è stata esaminata nel merito dall’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando un ricorso per motivi aggiunti impugna atti consequenziali rispetto a quelli già contestati e propone un’ulteriore istanza cautelare, la relativa trattazione deve rispettare i termini dell’art. 55, comma 5, c.p.a.; se tali termini non sono decorsi, la decisione cautelare deve essere rinviata.
  • Il rapporto di consequenzialità tra gli atti di una medesima procedura amministrativa può rendere necessaria la trattazione contestuale delle istanze cautelari riferite agli atti principali e a quelli successivi, al fine di evitare decisioni frammentarie.
  • Prima della decisione cautelare su una controversia relativa a una graduatoria concorsuale, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione aggiornata sullo stato della procedura, sui punteggi, sulla posizione del ricorrente, sugli scorrimenti e sui titoli di preferenza, quando tali dati siano rilevanti per la valutazione della domanda cautelare.
  • Quando l’impugnazione della graduatoria può incidere sulla posizione dei soggetti inseriti tra i vincitori, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, individuando i controinteressati in modo collettivo e stabilendo specifici obblighi di pubblicazione e conservazione della documentazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

Testo integrale

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