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Ordinanza

Ordinanza n. 1881/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202603561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio, Sez. I, di accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni appellanti hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza breve del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso della parte privata. Le censure dedotte dall'Avvocatura dello Stato sono state ritenute tali da richiedere un esame proprio del merito, senza che l'ordinanza ne esplicitasse il contenuto o formulasse una valutazione analitica sul fumus boni iuris e sul periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare non mediante una sospensione espressa dell'efficacia della sentenza, ma ai fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, fissata al 17 novembre 2026. Il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari dell'Amministrazione potessero essere adeguatamente tutelate dalla rapida trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi, in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata nell'ambito della richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte appellata a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte appellata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, quando le censure richiedono un esame approfondito del merito e le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida definizione della controversia, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza pronunciarsi analiticamente sulla fondatezza delle censure.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare è giustificata dalla particolarità della controversia, quando il giudice ne ravvisi la sussistenza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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