Cassazione Penale, Sentenza n. 15919/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma di condanna per rapina pluriaggravata sostenendo: (1) errata qualificazione giuridica della condotta come rapina ex art. 628 c.p. anziché furto con strappo ex art. 624-bis c.p., e vizio di motivazione per presunto travisamento della prova (telecamere e fotogrammi insufficienti a dimostrare strattonamenti e colluttazione); (2) ingiustificata applicazione dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61 n.5 c.p., poiché le immagini mostrerebbero la presenza di altre persone e pronto soccorso alla vittima, rendendo incompatibile la minorata difesa con l'azione commessa in strada in orario pomeridiano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come rapina, richiamando il principio secondo cui qualsiasi forma di energia fisica esercitata sulla persona integra il delitto di rapina e valorizzando sia le dichiarazioni testimoniali sia le riprese video (anche se rappresentate da fotogrammi) che mostrano strattonamenti ripetuti per impossessarsi del portafogli e per sottrarsi alla presa della vittima. Ha inoltre confermato l'aggravante della minorata difesa, ritenendo che il contesto oggettivo del lockdown e la conseguente scarsa presenza di persone configurino una situazione idonea a ridurre le possibilità di reazione o di soccorso della vittima. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per qualificare la condotta come rapina: la Corte ha ritenuto che l'uso di energia fisica sulla persona (strattonamenti per vincere la resistenza e per sottrarsi) integri la rapina anche se l'azione può sembrare simile a un furto con strappo.
Richiamata dalla ricorrente come possibile qualificazione alternativa (furto con strappo). La Corte ha escluso la ricaduta in questa fattispecie perché ha ritenuto provata la reale forza esercitata sulla persona, che supera la mera 'strappo'.
Aggravante della minorata difesa: interpretata come applicabile quando, in concreto, circostanze oggettive del luogo/tempo abbattano o affievoliscano la capacità reattiva della vittima; nel caso la Corte ha ritenuto che il contesto del lockdown e la scarsa presenza di persone concretamente riducessero le possibilità di aiuto.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, sent. n. 3560 del 14/10/2020 - depositata 28/01/2021)
Richiamata per il principio secondo cui l'aggravante della minorata difesa va valutata concretamente in base a situazioni oggettive che incidono sulle capacità reattive della vittima.
Massime di principio
- Qualsiasi uso di energia fisica sulla persona, anche se finalizzato a sottrarsi alla presa della vittima, può integrare il reato di rapina e non il furto con strappo: la distinzione dipende dalla natura e dall'intensità della violenza o della forza impiegata.
- Videoregistrazioni rappresentate da pochi fotogrammi possono essere integrate e valutate insieme alle dichiarazioni testimoniali e alla motivazione di primo grado; la Corte può ritenere sufficiente la prova anche se non tutti i momenti sono nitidamente documentati.
- L'aggravante della minorata difesa va valutata in concreto: fattori come orario, luogo e circostanze (es. lockdown e scarsa presenza di persone) possono giustificare l'applicazione se riducono obiettivamente le possibilità di soccorso o reazione della vittima.
- Un ricorso che si limiti a ripetere censure già svolte senza affrontare puntualmente le motivazioni della corte di merito può essere dichiarato inammissibile; è necessario motivare con precisione dove la valutazione probatoria sarebbe errata o contraddittoria.
- La diversa qualificazione (rapina propria o impropria) che non incide sull'identità della contestazione e sulla colpevolezza non sempre costituisce vizio rilevante ai fini della decisione di merito.
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