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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18134/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi: 1) vizio di motivazione per travisamento dei fatti contestando la lettura dei filmati di videosorveglianza, sostenendo che dai video non si vede l'effettivo impossessamento della macchina fotografica e che la valutazione si fondava in gran parte sulle dichiarazioni di un teste che aveva poi visionato il filmato; si evidenziava inoltre che l'allarme antitaccheggio non si era attivato, il che renderebbe implausibile il furto. 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante del mezzo fraudolento: il ricorrente sosteneva che non erano state considerate ipotesi alternative concrete, come il malfunzionamento del sistema antitaccheggio o l'assenza di effettivo impossessamento, né era stata eseguita verifica sulla borsa ritenuta schermata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero valutato con sufficiente accuratezza i filmati e la dinamica congiunta dei due complici e che, in presenza di doppia conforme, non fosse ammissibile sollevare per la prima volta in Cassazione censure per travisamento basate su valutazioni non dedotte in appello. Quanto all'aggravante del mezzo fraudolento, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto provato l'uso di una borsa schermata e ha escluso che le alternative proposte dal ricorrente fossero supportate da elementi concreti. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite formale nella enunciazione dei motivi in cassazione, ossia la necessità di motivare nei limiti strettamente necessari per la decisione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (richiamato) e successive proroghe

    Norme procedurali che hanno consentito la trattazione del ricorso anche senza il contemporaneo intervento delle parti e l'uso di requisitorie/conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato il principio della 'doppia conforme': è inammissibile dedurre in Cassazione un travisamento della prova fondato su elementi o valutazioni non dedotte in appello, poiché ciò sottrarrebbe tali questioni alla cognizione del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.

  • artt. 591, comma 4 e 627, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla possibilità di dichiarare l'inammissibilità in ogni stato e grado del processo qualora non sia stata rilevata dal giudice d'appello.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 4 n. 10041/2018; Sez. U. n. 8825/2016 e altre)

    Richiamati precedenti che affermano che l'aggravante del mezzo fraudolento può sussistere anche quando il mezzo consista in accorgimenti atti a eludere sistemi antitaccheggio, e che l'inammissibilità può essere dichiarata d'ufficio in Cassazione.

Massime di principio

  • In presenza di una 'doppia conforme' (stessi fatti valutati in modo analogo da primo e secondo grado), la Corte di Cassazione limita l'esame e rende difficoltoso proporre per la prima volta in Cassazione censure per travisamento fondate su valutazioni non dedotte in appello.
  • Il vizio di motivazione per travisamento richiede dimostrare in modo specifico e oggettivo un evidente contrasto tra quanto accertato e il materiale probatorio; deduzioni generiche o non specificate sono inammissibili.
  • L'aggravante del mezzo fraudolento nel reato di furto può essere riconosciuta anche sulla base di elementi indiziari e ricostruzioni logiche (es. occultamento in borsa schermata) se le ipotesi alternative sono solo congetturali e prive di riscontro probatorio.
  • Il dubbio che assolve deve essere ragionevole e motivato: ipotesi alternative prive di evidenze concrete non obbligano il giudice a preferirle rispetto alla ricostruzione fattuale supportata da elementi processuali.
  • La Cassazione può rilevare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso anche d'ufficio quando l'inammissibilità non sia stata osservata dal giudice d'appello, ai sensi delle norme procedurali richiamate.

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