Cassazione Civile, Ordinanza n. 11826/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente volta ad accertare che, nel periodo considerato, egli avesse svolto mansioni riconducibili alla qualifica superiore di Capo Impianto (livello B Quadri) anziché a quella formalmente attribuitagli di Capo Tecnico (livello D1), con conseguente richiesta di riconoscimento del superiore inquadramento e delle correlate differenze retributive. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, aveva negato il diritto al superiore livello ritenendo che le attività svolte fossero sostanzialmente tecniche e operative, inserite nell’amministrazione ordinaria e non caratterizzate da autonomia decisionale, responsabilità gestionale, alta professionalità e discrezionalità proprie del livello rivendicato. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione di giudicato, degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 21 del CCNL, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che fossero già accertate con efficacia di giudicato alcune attività asseritamente appartenenti al livello superiore e che la Corte avesse erroneamente escluso l’acquisizione della qualifica superiore per il solo svolgimento urgente delle mansioni, nonostante l’asserita vacanza del posto; 2) omessa pronuncia sulla domanda di differenze retributive conseguenti al preteso svolgimento di mansioni superiori; 3) ulteriori violazioni di legge, canoni interpretativi e parametri costituzionali, oltre a omesso esame di dichiarazioni testimoniali; 4) violazione del principio di diritto già enunciato in precedente sentenza rescindente e omessa valutazione di circostanze relative alle attribuzioni di diverse figure operative; 5) analoghe censure, anche con riferimento all’onere della prova e all’art. 214 c.p.c., per omesso esame di circostanze decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo e non conforme ai requisiti di specificità e chiarezza richiesti per il ricorso per cassazione, mescolando profili di violazione di legge, vizi di motivazione e rivalutazione del merito. Ha inoltre precisato che il richiamo al giudicato era improprio, perché riguardava solo l’accertamento fattuale delle mansioni e non una statuizione dotata di autonoma efficacia decisoria; che la dedotta vacanza del posto non era decisiva, poiché il diniego della qualifica superiore si fondava sulla riconducibilità delle attività al profilo di Capo Tecnico; che la censura sulle differenze retributive presupponeva un giudicato sulle mansioni insussistente; che il motivo fondato sul CCNL era anche improcedibile per mancato deposito del testo integrale del contratto collettivo; e che le ulteriori censure chiedevano, in sostanza, una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato interno si forma solo su una statuizione minima dotata di autonoma efficacia decisoria, non sul mero accertamento fattuale isolato dalle conseguenze giuridiche.
La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando presuppone un accertamento non decisivo o un giudicato insussistente.
La violazione non può essere dedotta per ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o fuori dai limiti legali.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno o viceversa; non coincide con l’erronea valutazione delle prove.
Il superiore inquadramento presuppone che le mansioni effettivamente svolte siano riconducibili al livello superiore secondo i criteri contrattuali e sostanziali esaminati dal giudice di merito.
art. 21 del contratto collettivo applicabile
Il ricorrente avrebbe dovuto depositare il testo integrale del contratto collettivo per consentire il controllo di legittimità sulla sua interpretazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge deve essere dedotta indicando specificamente le norme violate e le affermazioni in diritto della sentenza che si assumono contrastanti con esse.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non comprende l’omessa valutazione di prove, deduzioni difensive o motivi di appello.
Il ricorso deve essere specifico e chiaro, con indicazione della sede della produzione documentale rilevante, altrimenti incorre in inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Nel giudizio di cassazione è improcedibile la censura fondata su contratto collettivo non depositato integralmente.
La violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice ne abbia invertito la ripartizione; non quando abbia semplicemente ritenuto non assolto l’onere della parte gravata.
La censura evocata non è idonea, nel caso concreto, a trasformare in vizio di legittimità la richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L’ulteriore importo dovuto è parametrato a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, chiari e autosufficienti: non è sufficiente cumulare in modo promiscuo violazione di legge, vizio di motivazione e critica al merito, perché il giudice di legittimità non può ricostruire d’ufficio la censura.
- Il giudicato interno si forma solo su una statuizione decisoria completa di fatto, norma ed effetto; il mero accertamento di circostanze fattuali non basta a vincolare il giudice successivo su domande ulteriori, come quelle di inquadramento o retribuzione.
- La denuncia di omessa pronuncia è infondata se dipende da un presupposto giuridico non dimostrato o da un preteso giudicato non sussistente.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. riguarda solo l’errata attribuzione dell’onere della prova, non l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
- I vizi ex artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di contestare il convincimento del giudice sulle prove, salvo che egli abbia utilizzato prove non dedotte, fuori dai limiti di legge o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
- Nel ricorso per cassazione fondato su clausole o contratti collettivi è necessario depositare il testo integrale del contratto e indicarne la produzione nel giudizio di merito, altrimenti la censura è improcedibile.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non copre la mancata valutazione di singoli elementi istruttori, deduzioni difensive o questioni di merito.
- La valutazione dell’attendibilità dei testi e la scelta delle prove ritenute decisive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non entro limiti rigorosi di legittimità.
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