Ordinanza n. 3102/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo vizi della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, con particolare riferimento al cosiddetto semestre filtro, tali da inficiare radicalmente l’intera procedura. Ha inoltre contestato il mancato collocamento in posizione utile nella graduatoria, sostenendo che il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025 avrebbe dovuto consentire la valorizzazione anche dei voti prossimi alla sufficienza e invocando l’arrotondamento di una valutazione pari a 17,9. La misura cautelare richiesta consisteva nell’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Ha ritenuto logicamente incompatibili le censure dirette all’integrale caducazione della procedura con la richiesta di ammissione individuale con riserva: l’ammissione non sarebbe funzionale al bene della vita perseguito, consistente nella riedizione dell’intera procedura dopo il suo annullamento. Ha inoltre ritenuto infondate le censure relative al mancato inserimento in posizione utile nella graduatoria. Il d.m. n. 1115/2025 amplia la platea dei candidati inseribili in graduatoria, ma mantiene quale requisito minimo indefettibile il conseguimento di almeno una valutazione positiva; la candidata, non avendo conseguito alcuna sufficienza, resta fuori dall’ambito applicativo della deroga. L’arrotondamento previsto dall’art. 6, comma 3, del d.m. n. 418/2025 non incide sulla formazione della graduatoria né consente di superare un esame insufficiente, operando soltanto per allineare l’esito delle prove alle votazioni della carriera universitaria quando sia stata raggiunta almeno una sufficienza e siano stati recuperati i CFU mancanti. La distinzione tra insufficienze prossime e più lontane dalla sufficienza costituirebbe, in assenza di base normativa, un’indebita riduzione della soglia minima di idoneità. Le scelte amministrative sono state ritenute espressione di discrezionalità tecnica e non manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Il Collegio ha anche ravvisato un grave e irreparabile danno per la pubblica amministrazione, poiché l’accesso al secondo semestre deve rispettare la capacità formativa degli atenei e valorizzare il percorso accademico del semestre filtro. È stata confermata la condanna alle spese della fase cautelare di primo grado, mentre le spese dell’appello cautelare sono state compensate in ragione della novità della procedura.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
d.m. n. 1115/2025
La deroga al regime ordinario amplia la platea dei candidati inseribili in graduatoria, ma presuppone comunque il conseguimento di almeno una valutazione positiva.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
L’arrotondamento opera per l’allineamento dell’esito delle prove del semestre filtro alle votazioni della carriera universitaria, purché sia stata raggiunta almeno una sufficienza e siano stati recuperati i CFU mancanti; non consente di superare un esame insufficiente né incide sulla formazione della graduatoria.
Massime di principio
- In sede cautelare, è logicamente incompatibile chiedere l’ammissione individuale con riserva a una procedura della quale si deduce contestualmente l’integrale illegittimità e la necessità di radicale riedizione, quando l’ammissione non sia funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito.
- Una disciplina derogatoria che amplia la platea dei candidati ammessi a una graduatoria non può essere interpretata estensivamente fino a valorizzare valutazioni comunque insufficienti, se la normativa conserva il conseguimento di almeno una sufficienza quale requisito minimo di idoneità.
- L’arrotondamento dei voti previsto per l’allineamento delle valutazioni accademiche non può trasformare un risultato insufficiente in una prova superata né incidere retroattivamente sulla formazione della graduatoria, quando la normativa subordina il beneficio al previo raggiungimento della sufficienza.
- In assenza di una specifica base normativa, distinguere tra insufficienze prossime e insufficienze più gravi per ammettere i candidati in graduatoria equivale a introdurre una nuova soglia di idoneità rimessa all’interprete, in violazione del principio di legalità.
- Le scelte relative alla definizione dei requisiti minimi e alla gestione dell’accesso programmato ai corsi universitari rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili in sede cautelare solo se manifestamente irragionevoli o sproporzionate.
- Nella valutazione cautelare sull’accesso ai corsi universitari, il pregiudizio deve essere bilanciato con l’interesse pubblico alla capacità formativa degli atenei e alla valorizzazione del percorso accademico seguito dagli studenti.
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