Cassazione Penale, Sentenza n. 41800/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il decreto della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la messa in liquidazione della società "PANE 54 S.r.l.", della quale Pasquino è amministratrice unica. Deduce l'abnormità del decreto impugnato in quanto esso sarebbe stato emesso dopo che il Tribunale di Catanzaro aveva respinto la richiesta di confisca di prevenzione relativa agli stessi beni e aveva revocato il sequestro sulle quote sociali e sul compendio aziendale, rendendo quindi priva di efficacia la misura di messa in liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la revoca del sequestro da parte del Tribunale di Catanzaro abbia privato di rilevanza la misura accessoria di messa in liquidazione ex art. 41 d.lgs. n. 159/2011, rendendo inutile qualsiasi decisione favorevole sul ricorso. Non è stata disposta condanna alle spese processuali né versamento alla Cassa delle ammende, atteso che la sopravvenuta mancanza di interesse non è stata imputabile alla ricorrente.
Norme richiamate
art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011
La misura di messa in liquidazione del compendio aziendale è qualificata come accessoria e strumentale rispetto alla misura reale (sequestro/confisca) e, una volta venuto meno il presupposto reale (revoca del sequestro), perde efficacia e rilevanza sostanziale
Sez. 1, n. 36343 del 08/02/2022 (Lucariello)
Orientamento secondo cui il provvedimento di messa in liquidazione ex art. 41 ha natura interlocutoria/gestoria e non sarebbe autonomamente impugnabile
Sez. 1, ord. n. 20161 del 28/02/2022 (Piccirillo)
Pronuncia che considera impugnabili i provvedimenti ex art. 41 dinanzi alla Corte d'appello, con possibilità di ricorso per cassazione
Sez. 2, n. 28922 del 09/07/2020 (Spada)
Altro precedente che ammette l'impugnabilità dei provvedimenti di messa in liquidazione
Sez. 4, n. 26903 del 21/06/2006 (Sosio De Rosa)
Principio secondo cui la revoca del sequestro preventivo fa venire meno l'interesse al ricorso per cassazione, perché l'eventuale decisione favorevole non ha più efficacia
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Pujia)
Richiamato per confermare che la sopravvenuta mancanza di interesse conseguente alla revoca di una misura cautelare non configura soccombenza imputabile alla parte
Massime di principio
- Se il provvedimento impugnato è accessorio a una misura reale (p.es. sequestro) e questa viene in seguito revocata, il ricorso contro il provvedimento accessorio può risultare privo di interesse e dunque inammissibile.
- Esiste giurisprudenza contrastante sull'impugnabilità autonoma dei provvedimenti di messa in liquidazione ex art. 41 d.lgs. n. 159/2011: alcuni orientamenti li considerano non impugnabili (natura interlocutoria/gestoria), altri li ammettono alla impugnazione. Occorre verificare la linea prevalente o i riferimenti specifici del giudice investito.
- Prima di proporre ricorso contro provvedimenti che dipendono da misure reali, accertare l'esistenza e la permanenza del presupposto (sequestro/confisca); una revoca successiva può annullare l'interesse a proseguire il gravame.
- Se si intende tutelare la posizione rispetto al bene, valutare la possibilità di impugnare il provvedimento principale (p.es. la confisca/sequestro) piuttosto che il provvedimento accessorio, o di chiedere provvedimenti provvisori che preservino l'interesse fino alla definizione della controversia principale.
- La sopravvenuta perdita di interesse, se non imputabile alla parte, esclude normalmente l'addebito delle spese e delle sanzioni processuali.
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