Cassazione Penale, Sentenza n. 37450/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha ritenuto che l'invio effettuato dal difensore — sia alla PEC del Tribunale del riesame di Milano sia a uno degli indirizzi PEC attribuiti all'ufficio competente nell'Allegato 1 del provvedimento DGSIA — fosse conforme alle prescrizioni normative rilevanti. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Milano, sezione del riesame, per nuovo esame
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame (revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p.). Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile il ricorso perché il difensore aveva inviato l'atto a due indirizzi PEC diversi da quello indicato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA). La difesa contestava l'errata applicazione dell'art. 24 d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito dalla legge 18/12/2020, n. 176), sostenendo di aver spedito l'atto sia alla PEC del Tribunale del riesame di Milano sia ad uno degli indirizzi indicati nell'allegato n.1 del provvedimento DGSIA
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 6-sexies, lett. e)
"quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4"
La norma elenca ipotesi tassative di inammissibilità quando l'atto è trasmesso a PEC diverse da quelle indicate dal provvedimento DGSIA; tuttavia, se la trasmissione avviene alla PEC del tribunale prevista e/o a uno degli indirizzi PEC espressamente attribuiti all'ufficio nel provvedimento DGSIA (es. allegato 1), la regola di inammissibilità non si applica e l'impugnazione deve essere esaminata
Richiamato dalla norma sopra come riferimento per l'indirizzo PEC del tribunale competente nelle impugnazioni contro ordinanze in materia di misure cautelari; la Corte tiene conto della specificazione normativa che lega la correttezza della trasmissione PEC all'indirizzo indicato per il tribunale
È la norma sostanziale richiamata in relazione alla richiesta di revoca della misura cautelare (divieto di avvicinamento alla persona offesa), ossia il titolo della misura cautelare oggetto dell'istanza di riesame
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con l. 18/12/2020, n. 176)
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale: disciplina aspetti formali di comunicazione alla Corte
Massime di principio
- Per le impugnazioni in materia di misure cautelari personali e reali, la trasmissione tramite PEC è vincolata agli indirizzi indicati dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA); l'atto è ammissibile se inviato alla PEC del tribunale indicata oppure a uno degli indirizzi attribuiti all'ufficio competente nell'allegato DGSIA
- Se il DGSIA elenca più indirizzi PEC per lo stesso tribunale/ufficio (senza specifici abbinamenti per sezione), l'invio a uno qualsiasi degli indirizzi indicati può essere considerato conforme alle modalità richieste
- Per evitare il rischio di inammissibilità, è buona prassi inviare l'atto a: (a) alla PEC del tribunale indicata dal DGSIA; (b) a ciascuno degli indirizzi PEC attribuiti all'ufficio nell'allegato DGSIA; e (c) conservare le ricevute di avvenuta consegna (PEC) come prova
- La valutazione di inammissibilità per errore di indirizzo PEC è rigorosa ma non automatica: la Corte verifica se l'indirizzo utilizzato rientri comunque nelle attribuzioni comunicati dal DGSIA; eventuali inesattezze formali possono essere sanate se è dimostrabile che il destinatario corretto ha ricevuto l'atto
- In presenza di dubbio sugli indirizzi validi, il difensore dovrebbe documentare l'invio multiplo e tempestivo, e, se possibile, chiedere chiarimenti o utilizzare strumenti alternativi indicati dalle regole processuali per notifiche urgenti
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