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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04213/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello sostenendo la violazione di legge per la mancata conversione della pena detentiva inflitta nella pena sostitutiva breve del lavoro di pubblica utilità. Dalla motivazione emerge che, secondo la Corte, alla data di entrata in vigore della legge introduttiva della disciplina sostitutiva il procedimento era ancora pendente in primo grado; pertanto la richiesta avrebbe dovuto essere formulata dinanzi al Tribunale. La difesa non ha inoltre allegato che i presupposti formali per la sostituzione della pena siano divenuti attuali dopo la definizione del giudizio di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la richiesta di sostituzione della pena doveva essere proposta al giudice di primo grado, poiché al momento dell'entrata in vigore della legge il procedimento era ancora pendente in primo grado. Non essendo stata allegata la successiva attualizzazione dei presupposti formali per la sostituzione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge sulla sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva breve del lavoro di pubblica utilità

    La richiesta di conversione doveva essere proposta al giudice di primo grado se, all'entrata in vigore della legge, il procedimento era ancora pendente in primo grado; la mancata allegazione della sopravvenuta attualità dei presupposti impedisce di accogliere la domanda in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La domanda di applicazione di una pena sostitutiva deve essere proposta tempestivamente davanti al giudice procedente quando la disciplina sia già applicabile al processo in corso; non è consentito introdurla per la prima volta in sede di legittimità in assenza di specifica allegazione sulla sopravvenuta ricorrenza dei presupposti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce una violazione di legge in modo manifestamente infondato, specie se pretende di ottenere una valutazione non consentita sul piano processuale perché la relativa istanza non è stata coltivata nel giudizio di merito.
  • La mancata allegazione dei presupposti formali e temporali necessari per la sostituzione della pena impedisce di riconoscere il relativo beneficio in sede di impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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