Cassazione Civile, Ordinanza n. 26104/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un ex dipendente pubblico, poi transitato nel settore privato aeronautico, per ottenere la ricongiunzione presso il Fondo Volo dei periodi contributivi maturati in precedenza nell'impiego pubblico. L'INPS aveva quantificato l'onere di ricongiunzione applicando la disciplina che prevede la detrazione di interessi composti e il lavoratore aveva contestato il calcolo, ottenendo in primo grado accoglimento della propria domanda. La Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'INPS, ritenendo corretto il principio per cui, nel passaggio dall'ordinamento previdenziale pubblico all'INPS-AGO, i contributi già versati non dovevano essere gravati da interessi, ma che, nel successivo passaggio al Fondo Volo, dovessero invece essere rivalutati con interesse composto annuo del 4,5%, con conseguente errore dell'INPS nel non applicare tale rivalutazione. L'INPS ricorre per cassazione deducendo violazione di legge: sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato l'istituto generale della ricongiunzione, mentre nella specie doveva applicarsi la diversa costituzione della posizione assicurativa prevista dalla L. n. 322 del 1958, poiché il lavoratore, cessato dal servizio pubblico senza diritto a pensione, aveva già trasferito automaticamente la posizione previdenziale nella gestione INPS e solo successivamente, per scelta propria e dopo il passaggio a un datore privato, aveva chiesto la ricongiunzione verso il Fondo Volo. Secondo il ricorrente, in tale ricostruzione non era dovuto alcun interesse compensativo a carico della gestione precedente, come invece previsto dall'art. 2 L. n. 29 del 1979 per la ricongiunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che la fattispecie non fosse regolata dall'istituto della ricongiunzione di cui all'art. 2 L. n. 29 del 1979 per l'intero arco contributivo, ma che, al contrario, la contribuzione relativa al rapporto di pubblico impiego fosse già stata automaticamente trasferita nell'ambito della costituzione della posizione assicurativa ex L. n. 322 del 1958, istituto che non prevede la corresponsione di interessi compensativi a carico della gestione precedente. Poiché la domanda del 1997 riguardava solo il successivo passaggio della contribuzione già collocata nel FPLD verso il Fondo Volo, la Corte ha escluso che potesse pretendersi la restituzione delle somme versate o la diversa quantificazione accolta in appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del lavoratore e ha compensato le spese dell'intero processo per la complessità della materia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stata dedotta come norma sul motivo di ricorso per violazione di legge
art. 2 L. n. 29 del 1979
si applica alla ricongiunzione dei periodi assicurativi e comporta, nel relativo calcolo dell'onere, la considerazione degli interessi composti; nel caso concreto la Corte ha escluso che reggesse la pretesa di applicarla all'intera vicenda, limitandone l'operatività al solo passaggio effettivamente qualificabile come ricongiunzione
art. 2, comma 2, L. n. 29 del 1979
la Corte richiama la previsione sugli interessi composti nell'ambito della ricongiunzione, ma ne esclude l'applicazione al segmento previdenziale regolato dalla costituzione della posizione assicurativa
art. 2, comma 3, L. n. 29 del 1979
richiamato dalla Corte d'appello; la Cassazione chiarisce che la rivalutazione ivi prevista non governa la parte della fattispecie relativa alla posizione assicurativa già costituita
articolo unico L. n. 322 del 1958
regola la costituzione della posizione assicurativa in favore del dipendente cessato dal servizio; nella specie è ritenuta la disciplina applicabile alla contribuzione pubblica, in quanto distinta dalla ricongiunzione e priva di interessi compensativi
art. 124 D.P.R. n. 1092 del 1973
consente il trasferimento automatico della contribuzione della precedente gestione pubblica alla posizione assicurativa, quando ne ricorrano i presupposti
art. 126 D.P.R. n. 1092 del 1973
"Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione... b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente"
la Corte interpreta la disposizione come riferita al nuovo rapporto di pubblico impiego, perché il testo parla di "servizio"; non è quindi applicabile al successivo rapporto di lavoro privato instaurato dal lavoratore
art. 126, lett. b), D.P.R. n. 1092 del 1973
richiamato per escludere che il successivo impiego privato potesse impedire la costituzione della posizione assicurativa o mutare la disciplina applicabile
Massime di principio
- Quando un dipendente pubblico cessa dal servizio senza maturare il diritto a pensione e non sussistono cause ostative specifiche, la contribuzione della gestione pubblica può essere oggetto di costituzione della posizione assicurativa e non di ricongiunzione generale; in tal caso non opera il regime degli interessi compensativi previsto per la ricongiunzione.
- L'istituto della ricongiunzione ex L. n. 29 del 1979 non può essere esteso a segmenti contributivi già regolati dalla costituzione automatica della posizione assicurativa ex L. n. 322 del 1958, salvo che la domanda riguardi effettivamente il diverso passaggio contributivo disciplinato dalla norma sulla ricongiunzione.
- L'esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa prevista dall'art. 126 D.P.R. n. 1092 del 1973 riguarda il nuovo servizio di pubblico impiego, non un successivo rapporto di lavoro privatistico; la qualificazione del rapporto successivo è decisiva per individuare la disciplina previdenziale corretta.
- In sede di legittimità, la qualificazione giuridica corretta del rapporto previdenziale prevale sulla mera ricostruzione operata dai giudici di merito quando questa abbia applicato l'istituto sbagliato all'intera fattispecie.
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