Cassazione Penale, Ordinanza n. 17393/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente reiterativi e non confrontati criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 23/04/2024. I motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo a due profili: la carenza della condizione di procedibilità ex art. 120 c.p. e la supposta mancanza dell'elemento psicologico del reato di truffa ex art. 640 c.p. La Corte di cassazione rileva però che tali censure si limitavano a riprodurre contestazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza sviluppare una critica specifica e argomentata alle rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la sentenza di appello aveva ritenuto valida la condizione di procedibilità, identificando chiaramente la persona offesa nella querelante, e aveva affermato la sussistenza del dolo del reato di truffa.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla condizione di procedibilità; la Corte dà atto che la persona offesa era chiaramente identificabile nella querelante, sicché la questione era già stata correttamente risolta dai giudici di merito.
Richiamato con riferimento al delitto di truffa e alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo; la Corte osserva che la motivazione di merito aveva già ritenuto sussistente il dolo.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza una reale critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La deduzione del vizio di motivazione deve misurarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già respinte non integra un motivo ammissibile.
- In tema di procedibilità a querela, la condizione può ritenersi validamente sussistente quando la persona offesa sia chiaramente identificabile nella querelante, secondo l'accertamento del giudice di merito non efficacemente censurato.
- Quanto al delitto di truffa, la contestazione sull'elemento soggettivo è inammissibile se non si confronta con la valutazione di merito già resa sulla sussistenza del dolo.
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