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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17393/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente reiterativi e non confrontati criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 23/04/2024. I motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo a due profili: la carenza della condizione di procedibilità ex art. 120 c.p. e la supposta mancanza dell'elemento psicologico del reato di truffa ex art. 640 c.p. La Corte di cassazione rileva però che tali censure si limitavano a riprodurre contestazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza sviluppare una critica specifica e argomentata alle rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la sentenza di appello aveva ritenuto valida la condizione di procedibilità, identificando chiaramente la persona offesa nella querelante, e aveva affermato la sussistenza del dolo del reato di truffa.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.

    Richiamato in relazione alla condizione di procedibilità; la Corte dà atto che la persona offesa era chiaramente identificabile nella querelante, sicché la questione era già stata correttamente risolta dai giudici di merito.

  • art. 640 c.p.

    Richiamato con riferimento al delitto di truffa e alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo; la Corte osserva che la motivazione di merito aveva già ritenuto sussistente il dolo.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza una reale critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La deduzione del vizio di motivazione deve misurarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già respinte non integra un motivo ammissibile.
  • In tema di procedibilità a querela, la condizione può ritenersi validamente sussistente quando la persona offesa sia chiaramente identificabile nella querelante, secondo l'accertamento del giudice di merito non efficacemente censurato.
  • Quanto al delitto di truffa, la contestazione sull'elemento soggettivo è inammissibile se non si confronta con la valutazione di merito già resa sulla sussistenza del dolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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