Sentenza n. 16/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’accertamento: - del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio tenendo conto della maturazione degli avanzamenti retributivi biennali previsti dall’art. art.6 bis d. l. n. 387/87 (conv. con modificazioni in L. 472/1987), come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990 e del conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione del TFS, mediante l’inclusione dei sei scatti stipendiali di cui alla citata norma nella relativa base di calcolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali biennali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri e collocato a riposo a domanda al compimento dei 55 anni, con 35 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987. L'I.N.P.S. ha chiesto il rigetto sostenendo che al personale militare dovesse applicarsi l'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, come modificato, nonché l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che subordinerebbe il beneficio al versamento dei contributi residui e lo riferirebbe al trattamento pensionistico. Il ricorrente ha quindi contestato la mancata applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, richiamato anche dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, ai fini della liquidazione del TFS.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto inapplicabile al caso l'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, poiché l'art. 11 l. n. 231/1990, che lo aveva sostituito, è stato abrogato dall'art. 2268 d.lgs. n. 66/2010; tale abrogazione non comporta la reviviscenza della formulazione originaria della norma modificata. Ha escluso inoltre che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 possa limitare il beneficio ai fini del TFS, ritenendo che tale disposizione operi per la determinazione del trattamento pensionistico e richiami l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per fini diversi. L'art. 6-bis disciplina invece in modo uniforme il TFS degli appartenenti alle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare, e riconosce il beneficio anche in caso di cessazione a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Poiché il ricorrente possedeva i requisiti soggettivi e oggettivi, il Tribunale ha dichiarato il suo diritto alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali e ha condannato l'I.N.P.S. al pagamento della differenza, oltre interessi legali dalla scadenza del termine per la corresponsione del trattamento fino al saldo. Le spese sono state compensate per la precedente non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987
Riconosce agli appartenenti alle forze di polizia il beneficio economico dei sei scatti stipendiali, rilevante ai fini della base di calcolo del trattamento di fine servizio anche in caso di cessazione a domanda con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Ha modificato l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987; il richiamo contenuto nell'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non comporta l'esclusione del beneficio dal calcolo del TFS.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
Non è applicabile alla fattispecie, poiché la disposizione modificatrice che lo aveva sostituito è stata successivamente abrogata senza reviviscenza della formulazione originaria.
Disposizione modificatrice dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, abrogata dall'art. 2268 d.lgs. n. 66/2010; l'abrogazione non determina la reviviscenza della norma modificata.
Ha abrogato l'art. 11 l. n. 231/1990, senza far rivivere la precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987.
Disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non limita il diritto all'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del TFS.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Opera un rinvio dinamico all'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, rendendolo applicabile anche al personale militare delle forze di polizia.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Fondamento del riconoscimento degli interessi sul credito previdenziale dalla scadenza del termine per la corresponsione del trattamento fino al saldo.
Massime di principio
- L'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applica, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, agli appartenenti alle forze di polizia sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare che cessino dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, con inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo.
- L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'incidenza dei sei scatti sulla base pensionabile e non può essere interpretato come disposizione derogatoria o limitativa del distinto beneficio previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per il calcolo del trattamento di fine servizio.
- L'abrogazione della disposizione che aveva modificato una norma precedente non determina, di per sé, la reviviscenza della formulazione originaria della norma modificata; l'interprete deve individuare la disciplina applicabile tra le norme vigenti.
- Il rinvio dinamico dell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 all'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 consente l'applicazione del beneficio dei sei scatti anche al personale militare appartenente alle forze di polizia.
- In materia di crediti previdenziali, sulle differenze di TFS spettano gli interessi dalla scadenza del termine previsto per la corresponsione del trattamento fino all'effettivo saldo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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