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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09458/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato la loro responsabilità per plurimi episodi di usura nei confronti di Michele Montanino. Le censure principali sono: (i) vizio di motivazione e violazione delle norme probatorie per aver ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa nonostante numerosi "non ricordo" e l'ampio ricorso alle contestazioni ex art. 500, comma 2, c.p.p.; (ii) illegittimità del metodo indiretto usato per determinare entità dei prestiti e tassi di interesse (calcolo ex post basato sulle somme degli assegni); (iii) contestazione dell'aggravante dello stato di bisogno, deducendo che Montanino era in condizione economica florida (proprietà immobiliari, ampliamenti dell'attività, vincita al Superenalotto); (iv) nullità per violazione del divieto di ne bis in idem (p. e. Fiocca, per procedimenti paralleli) e inammissibilità di tale eccezione se non sollevata in precedenza; (v) prescrizione dei reati dedotta da Terracciano; (vi) omissione di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. per acquisire verbali di sommarie informazioni e sentire testimoni indicati dalla difesa (in particolare per dimostrare che Montanino era egli stesso dedito a cambio assegni/attività simili); (vii) critica alla mancata personalizzazione della pena e al trattamento delle circostanze attenuanti/accrescimento per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati alcuni profili processuali e motivazionali e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per riesaminare, con motivazione adeguata, la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p.) volta ad acquisire elementi idonei a valutare più compiutamente l'attendibilità della persona offesa. In particolare: - Ha dichiarato inammissibile il motivo di Fiocca relativo al ne bis in idem, poiché la questione non era stata sollevata in appello e il relativo sindacato di merito sarebbe un apprezzamento storico-naturalistico non consentito in questa sede; - Ha ritenuto che le numerose amnesie del teste avrebbero richiesto una più rigorosa verifica della attendibilità (non solo della sincerità) e che il rigetto privo di adeguata motivazione della richiesta di rinnovazione istruttoria ha viziato il ragionamento decisorio; conseguentemente ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame; - Ha assorbito molte altre censure (sulla quantificazione degli interessi, sull'aggravante dello stato di bisogno e sul trattamento sanzionatorio) in ragione dell'annullamento con rinvio, fornendo comunque principi di diritto generali su come tali profili devono essere valutati (p. es. necessità di parametri oggettivi per lo stato di bisogno; limiti e modalità dell'uso delle dichiarazioni predibattimentali confermate in udienza). Infine la Corte ha ritenuto infondate, allo stato, le doglianze di prescrizione ex art. 157 e ss., considerato che le aggravanti contestate incidono sul termine prescrizionale e le sospensioni intervenute.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    Definisce il delitto di usura e le aggravanti; la Corte ricorda la duplice natura della fattispecie (pattuizione usuraria e conseguente percezione di profitto) e come lo stato di bisogno operi quale aggravante; lo stato di bisogno va valutato anche con parametri oggettivi e non solo su dichiarazioni soggettive.

  • art. 500 comma 2 cod. proc. pen.

    Regola lo strumento della contestazione al teste escusso; la Cassazione conferma che le dichiarazioni predibattimentali confermate succintamente in udienza possono entrare nel dibattimento, ma richiede rigorosa motivazione quando il teste mostra amnesie rilevanti.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello per prove sopravvenute o scoperte; la Corte stabilisce che il rifiuto di rinnovazione deve essere motivato con riferimento all'incidenza che la prova nuova potrebbe avere sull'attendibilità della persona offesa.

  • art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem)

    Il divieto di nuovo giudizio per lo stesso fatto vale anche per procedimenti pendenti nella stessa sede; tuttavia la sua deduzione in Cassazione può essere inammissibile se implica valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità.

  • artt. 191, 192 cod. proc. pen.

    Riguardano le regole sulla prova e i riscontri esterni: la Corte ricorda che la deposizione della persona offesa può essere prova anche da sola, ma quando la parte lesa è parte civile e ha interessi economici occorre un controllo di attendibilità più rigoroso e, se necessario, riscontri esterni.

  • art. 157-159 cod. pen. (prescrizione)

    La Cassazione richiama che le aggravanti incidono sul termine di prescrizione dell'usura e che la sussistenza di aggravanti pluriaggravanti può prolungare significativamente il termine prescrizionale.

  • art. 111 Costituzione

    Richiamata dai ricorrenti in ordine a garanzie del giusto processo; la Corte richiama l'obbligo di motivazione adeguata delle decisioni che incidono sulla libertà e sulla responsabilità penale.

  • art. 81, 132, 133 cod. pen.

    Norme relative al concorso di reati, continuazione e determinazione della pena; la censura verteva sulla mancata personalizzazione e sulla determinazione in concreto degli aumenti per continuazione, che dovranno essere valutati nuovamente.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali confermate in udienza possono essere utilizzate come prova, ma se il teste manifesta amnesie significative il giudice deve motivare in modo rigoroso non solo sulla sincerità ma anche sulla precisione e sulla puntualità del ricordo;
  • Quando la persona offesa si è costituita parte civile o ha interesse patrimoniale, il controllo di attendibilità delle sue dichiarazioni richiede maggior rigore e, se necessario, riscontri esterni o acquisizione di prove integrative;
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è uno strumento che va valutato alla luce della possibile incidenza della prova nuova sull'esito: il rifiuto deve essere motivato in termini concreti e non generici;
  • Il riconoscimento dell'aggravante dello stato di bisogno necessita di valutazione anche su parametri oggettivi (patrimonio, possibilità di credito, elementi documentali) e non può basarsi esclusivamente su valutazioni soggettive retrospettive;
  • Le questioni di ne bis in idem richiedono tempestiva enunciazione e, ove sollevate tardivamente, possono essere considerate inammissibili in sede di legittimità se implicano valutazioni di merito;
  • Nelle ipotesi di usura la determinazione del tasso e della natura usuraria tramite metodi indiretti richiede una motivazione chiara e riscontri documentali (esistenza e riscossione di assegni, calcoli degli interessi), pena la possibile rinnovazione istruttoria o la riforma della sentenza;
  • La prescrizione va valutata tenendo conto delle aggravanti applicate, che possono estendere i termini prescrizionali; le difese devono considerare questo impatto quando deducono estinzione per prescrizione.
  • La determinazione della pena richiede personalizzazione e valutazione individuale delle circostanze: negare le attenuanti generiche senza adeguata istruttoria e motivazione può essere censurabile.

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