Cassazione Penale, Sentenza n. 19341/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha dichiarato la pena illegale perché calcolata solo sul reato principale senza aumento per la continuazione e senza motivazione sul criterio di determinazione della pena, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per il prosieguo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge: si contestava che il Tribunale di Fermo, nel decreto di patteggiamento, avesse determinato la pena facendo riferimento a un solo dei reati contestati (artig. 217, comma 2 e art. 220 legge fallimentare) senza valutare e motivare il vincolo della continuazione tra più fatti, senza aumentare la pena per il reato satellite e senza esporre il percorso logico-giuridico che giustificasse il calcolo del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Regola la procedura del patteggiamento e la riduzione della pena di un terzo. La Corte ha richiamato il principio che, nella determinazione della pena in caso di patteggiamento su più fatti, dopo aver individuato la pena base per il reato principale e aver aumentato per la continuazione, va applicata la riduzione prevista dall'art. 444; l'omissione dell'aumento per continuazione rende la pena illegale.
art. 217, comma 2 legge fallimentare
Una delle fattispecie di bancarotta contestate al ricorrente; la Corte richiede che nella determinazione della pena debbano essere valutate tutte le condotte rilevanti e il grado di gravità relativo tra i reati contestati.
Ulteriore fattispecie di reato contestata nel procedimento; la presenza di pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento può configurare continuazione (circostanza aggravante) e deve essere considerata nel calcolo complessivo della pena.
Massime di principio
- Quando il patteggiamento riguarda più fatti di reato, il giudice deve verificare l'esistenza del vincolo della continuazione e motivare il calcolo della pena in modo completo.
- Bisogna individuare il reato "base" (il più grave), determinare la pena per ciascun reato tenendo conto di aggravanti/attenuanti e comparazione tra circostanze, aumentare la pena per la continuazione e solo dopo applicare la riduzione di un terzo prevista dall'art. 444 c.p.p.
- L'omissione dell'aumento per la continuazione o il calcolo della pena fondato su un solo reato comporta illegittimità della pena concordata e può essere motivo di annullamento della sentenza di patteggiamento.
- Nelle ipotesi di continuazione fallimentare (più condotte riconducibili allo stesso fallimento) il giudice deve considerare tale circostanza come elemento idoneo ad aumentare il trattamento sanzionatorio.
- Il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione se ritiene che il patteggiamento abbia prodotto una pena illegale; il giudice della legittimità controllerà sia la correttezza del calcolo che la motivazione.
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