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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21181/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, censurando in particolare il mancato riconoscimento della prevalenza della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. sulle aggravanti contestate. La difesa sosteneva, in sostanza, che la corte territoriale avesse errato nella valutazione del bilanciamento tra circostanze e nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti e aggravanti attiene a una valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità salvo che sia frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata considerata sufficiente e ragionata, sicché la critica è stata giudicata manifestamente infondata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    La circostanza attenuante comune richiamata dalla difesa non impone automaticamente la prevalenza sulle aggravanti; il suo bilanciamento rientra nella discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.

  • art. 1, comma 1, c.p.p.

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di motivazione sulla valutazione del bilanciamento delle circostanze è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla non manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La determinazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente, non arbitraria e non manifestamente illogica.
  • Quando il giudice di merito giustifica l'equivalenza tra circostanze valorizzando l'adeguatezza della pena al caso concreto, la motivazione è normalmente sufficiente a resistere alla censura di legittimità.
  • La doglianza che si limiti a contrapporre una diversa valutazione della circostanza attenuante rispetto a quella compiuta dal giudice di merito non integra, di regola, un vizio deducibile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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