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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46870/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Razzano era accusato di aver prodotto, dopo la scadenza del bando e senza seguire la prescritta scala gerarchica, due attestazioni false per ottenere l'assegnazione di una posizione di impiego all'estero. In appello l'imputazione fu riqualificata da truffa consumata a truffa tentata e la pena rideterminata. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità per travisamento della prova, sostenendo che le sue dichiarazioni sull'avvenuta consegna delle attestazioni fossero state travisate; 2) errata applicazione degli artt. 56 c.p. e 234 c.p.m.p., contestando la tipicità e l'efficacia causale degli atti perché non vi sarebbe stata procedura comparativa e il ricorrente sarebbe stato comunque l'unico concorrente valido; 3) errata applicazione e mancata motivazione circa l'applicabilità della sanzione accessoria della rimozione del grado in caso di tentativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le false attestazioni siano state effettivamente valutate nella procedura di selezione e quindi idonee, ex ante, a cagionare l'evento anche se non risultarono decisive nella pratica (perché il ricorrente avrebbe comunque avuto il profilo richiesto). Sul travisamento della prova il ricorrente non ha rispettato i rigorosi criteri richiesti per la censura in cassazione (identificazione dell'atto, prova della verità, e dimostrazione della decisività dell'atto). Sulla qualificazione della condotta è stata richiamata giurisprudenza secondo cui gli artifici sono idonei anche se compiuti in una fase procedimentale non conclusa. Quanto alla sanzione accessoria della rimozione del grado, la Corte ha confermato che, ove espressamente prevista, essa può essere disposta anche per reati tentati. Esito: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    Il tentativo è configurato quando gli atti posti in essere risultano, ex ante, idonei ad arrecare l'evento; la produzione di false attestazioni valutate nella procedura può integrare il tentativo anche se l'evento non si è consumato

  • art. 234 c.p.m.p. (truffa militare)

    La fattispecie di truffa prevista per il contesto militare può trovare applicazione anche nella forma tentata quando gli artifici sono idonei ad attivare la procedura in vista di un ingiusto vantaggio

  • art. 163 cod. pen. (benefici)

    Richiamato in relazione ai benefici spettanti all'imputato; la sentenza indica l'applicazione dei benefici richiamati

  • art. 175 cod. pen. (benefici)

    Richiamato come norma riguardante benefici applicabili in sede di determinazione della pena

  • art. 29, comma secondo, c.p.m.p. (rimozione del grado)

    La sanzione accessoria della rimozione del grado va disposta se espressamente stabilita per determinati reati, e può trovare applicazione anche in caso di tentativo quando le esigenze tutelate dalla norma siano identiche

  • art. 230, comma 3, c.p.m.p. (rimozione del grado per furto militare, richiamata per principio)

    Citata in giurisprudenza per affermare che la rimozione del grado prevista obbligatoriamente per taluni reati si applica anche al tentativo, per le stesse esigenze di tutela

Massime di principio

  • Per censurare un presunto travisamento della prova in Cassazione è necessario identificare l'atto processuale contestato, dimostrare il contenuto fattuale incompatibile con la sentenza e provare la verità dell'elemento, nonché spiegare come esso comprometta in modo decisivo la motivazione
  • La produzione di documenti falsi che vengano comunque valutati e trasmessi nella procedura amministrativa è, ex ante, idonea a costituire tentativo di truffa nei confronti di una pubblica amministrazione, anche se l'effetto non si è concretamente verificato
  • L'efficacia causale rileva secondo una valutazione ex ante della idoneità degli artifici: è irrilevante che gli atti falsi non siano stati decisivi nella scelta finale quando potevano astrattamente indurre in errore e attivare la procedura
  • La modalità di trasmissione delle attestazioni (chi materialmente le abbia inviate) può essere irrilevante ai fini della tipicità quando risulti che le attestazioni siano state comunque valutate nell'iter selettivo
  • Le sanzioni accessorie previste espressamente dalla norma (es. rimozione del grado) possono essere applicate anche in caso di reato tentato, ove la giurisprudenza riconosca la medesima esigenza di tutela

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