Cassazione Penale, Sentenza n. 00368/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi principali: (1) vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale per aver utilizzato gli stessi elementi fattuali sia per aumentare la pena oltre il minimo edittale sia per negare le attenuanti generiche; censura inoltre un presunto travisamento dei fatti circa la collaborazione con il curatore fallimentare e la partecipazione al processo, nonché una disparità di trattamento rispetto al concorrente; (2) vizi di motivazione e di diritto in ordine all'applicazione congiunta della continuazione ex art. 81 c.p. e dell'art. 219 legge fall., contestando la mancata specificazione se l'art. 219 fosse applicato per la rilevanza del danno patrimoniale o per la continuazione fallimentare, e denunciando una possibile applicazione di circostanze non contestate; inoltre lamenta la mancata motivazione sull'aumento di pena di sei mesi per la bancarotta documentale; (3) omessa risposta dalla Corte di appello sul motivo di appello che censurava la durata delle pene accessorie fallimentari, ingiustificatamente equiparata alla durata della pena principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati e ha accolto parzialmente il terzo motivo. Motivazioni principali: (i) è legittimo che il giudice utilizzi gli stessi elementi fattuali sia per l'aumento della pena sia per negare le attenuanti generiche; dal procedimento non risultano elementi idonei a dimostrare una collaborazione effettiva e rilevante del ricorrente con il curatore; la diversità di trattamento rispetto al concorrente è giustificata da posizioni e fattispecie differenti (patteggiamento, ruolo di mero prestanome); (ii) l'art. 219 legge fall. è stato correttamente riferito alla bancarotta documentale “in continuazione fallimentare” con la bancarotta distrattiva e la continuazione ex art. 81 c.p. è stata correttamente applicata agli altri reati; non è stata applicata una circostanza di danno patrimoniale non contestata; (iii) invece la Corte di appello non ha risposto alle specifiche argomentazioni sulla durata delle pene accessorie fallimentari, per cui la sentenza è annullata limitatamente a tale punto e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. In sintesi: rigetto del ricorso sui profili sostanziali eccetto l'annullamento parziale riguardante le pene accessorie fallimentari con rinvio.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
norma che disciplina il reato di indebita compensazione; nel caso di specie il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione in sede di appello
istituto della continuazione tra reati: è stato correttamente applicato dal Tribunale per collegare tra loro reati commessi in un ambito unitario, distinto dall'applicazione dell'art. 219 legge fall.
art. 219 legge fall.
norma prevista dalla legge fallimentare richiamata in relazione alla bancarotta documentale; la Corte ha ritenuto che l'art. 219 fosse applicato alla bancarotta documentale in quanto posta "in continuazione fallimentare" con la bancarotta distrattiva
Massime di principio
- Un medesimo elemento fattuale può essere validamente utilizzato dal giudice sia per giustificare un aumento di pena sia per negare le attenuanti generiche: ciò non configura 'ne bis in idem' purché la motivazione sia logica e specifica.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti per 'collaborazione' con la curatela fallimentare è necessario dimostrare che il contributo sia stato effettivamente utile e concreto, non limite a mere dichiarazioni difensive o alla produzione di memorie.
- Il giudice deve specificare chiaramente il titolo giuridico con cui applica l'art. 219 legge fall. (es. per continuazione fallimentare) e non può applicare aggravanti non contestate: l'assenza di contestazione può precluderne l'utilizzo.
- L'applicazione congiunta della continuazione ex art. 81 c.p. con la continuazione 'fallimentare' è possibile solo se ne è data chiara e coerente motivazione e se gli istituti non risultino confliggenti nella fattispecie; il giudice di merito deve esplicitare la base normativa di ciascun aumento.
- La mancata, specifica risposta della Corte di appello a censure formulate in appello (in particolare sulla individuazione e durata delle pene accessorie) può determinare l'annullamento con rinvio in cassazione.
- Differenze di trattamento sanzionatorio tra coimputati possono risultare legittime se derivate da diverso ruolo, comportamento processuale (es. patteggiamento) o dalla diversa effettiva collaborazione con la curatela.
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