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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30380/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva dichiarato il resistente non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per il reato di oltraggio (art. 341-bis c.p.) commesso il 28/10/2017. Il Procuratore generale ha contestato la decisione rilevando che le successive modifiche normative dell'art. 131-bis (d.l. n. 53/2019, conv. in l. n. 77/2019, e d.l. n. 130/2020, conv. in l. n. 173/2020) hanno escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per la fattispecie di cui all'art. 341-bis quando il reato è commesso nei confronti di determinati pubblici ufficiali/agentì nell'esercizio delle funzioni, e che tale esclusione dovrebbe essere considerata dal giudice al momento della valutazione anche se intervenuta dopo la commissione del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e in palese contrasto con l'art. 2, quarto comma, c.p. Ha confermato la decisione della Corte di appello che, avendo valutato la tenuità e l'occasionalità della condotta sulla base dei criteri previsti dall'art. 131-bis vigenti al momento del fatto (28/10/2017), aveva correttamente escluso la punibilità. La Corte ha motivato che le modifiche legislative successive, nella parte in cui peggiorano la posizione dell'imputato escludendo la particolare tenuità per l'art. 341-bis, sono norme meno favorevoli e non possono operare retroattivamente rispetto a fatti commessi prima della loro entrata in vigore; pertanto l'acquittamento per causa di non punibilità è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per 'particolare tenuità' valutata concretamente secondo i parametri previsti all'epoca del fatto; le modifiche successive che escludono alcune fattispecie (es. art. 341-bis in talune ipotesi) sono meno favorevoli e non si applicano retroattivamente.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Delitto di oltraggio a pubblico ufficiale/autorità: la norma era al centro della contestazione e, pur essendo stata poi contemplata tra le ipotesi escluse dalla particolare tenuità, al momento del fatto nel 2017 poteva rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 131-bis se sussistevano i requisiti (tenuità, occasionalità).

  • d.l. n. 53 del 2019, conv. in l. n. 77 del 2019

    Modifica normativa che ha introdotto limiti all'applicabilità dell'art. 131-bis per talune fattispecie; trattandosi di norma peggiorativa rispetto alla disciplina vigente al momento del fatto, la Corte ha ritenuto che non produca effetti retroattivi.

  • d.l. n. 130 del 2020, conv. in l. n. 173 del 2020

    Ulteriore modifica che ha precisato/ristretto il perimetro dei soggetti tutelati (es. ufficiali/agentì di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni); anche questa modifica è considerata non applicabile retroattivamente ai fatti anteriori.

  • art. 2, quarto comma, cod. pen.

    Principio di non retroattività della legge penale sfavorevole (lex severior); richiamato dalla Corte per escludere l'applicazione delle modifiche peggiorative al fatto commesso nel 2017.

  • Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj, Rv. 266593 - 01)

    Giurisprudenza pricnipale che riconosce la natura sostanziale dell'istituto dell'art. 131-bis e la conseguente impossibilità di far operare disposizioni peggiorative retroattivamente; citata dalla Corte a fondamento della soluzione.

Massime di principio

  • Le modifiche legislative che peggiorano la posizione dell'imputato non possono essere applicate retroattivamente: per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma deve valerè la disciplina più favorevole (principio della lex mitior/non retroattività delle norme penalmente sfavorevoli).
  • La causa di non punibilità per 'particolare tenuità' (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta basata su parametri quali tenuità dell'offesa, occasionalità e non abitualità; se tali requisiti sussistono al momento del fatto, l'imputato può essere dichiarato non punibile anche per reati che successivamente vengono esclusi dall'ambito di applicazione della causa.
  • Le modifiche di portata sostanziale (non interpretativa) che escludono talune fattispecie dalla particolare tenuità operano solo per i fatti successivi alla loro entrata in vigore.
  • Il pubblico ministero può impugnare decisioni favorevoli all'imputato, ma la Corte di legittimità valuterà anche la compatibilità del ricorso con principi generali (es. non retroattività); ricorsi manifestamente in contrasto con tali principi possono essere dichiarati inammissibili.
  • Quando la norma sopravvenuta non rappresenti un'interpretazione autentica ma una modificazione peggiorativa, il giudice deve applicare la normativa vigente al momento della commissione del fatto e motivare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'applicazione di istituti come l'art. 131-bis.

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