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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3487/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma di responsabilità penale per ricettazione. Due censure: (1) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il dies a quo dovesse essere fissato alla denuncia di smarrimento dell'assegno (27/10/2005) e quindi il termine decennale era già decorso prima della sentenza di primo grado; (2) mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 c.p. (oggi quarto comma) in considerazione del lieve danno patrimoniale e della personalità dell'imputato (incensurato, sospensione condizionale della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: applicando il principio del "favor rei" per il reato di ricettazione, quando manca prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato il momento consumativo deve essere individuato in prossimità della data del reato presupposto (nel caso, il 2005). Ne consegue che il termine prescrizionale era già decorso. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non è stata necessaria la valutazione del secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 648 codice penale (capoverso/oggi quarto comma)

    La difesa chiedeva il riconoscimento della fattispecie attenuata per lieve danno e circostanze personali; la Corte non si è pronunciata su questo punto perché ha ritenuto estinto il reato per prescrizione.

  • art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; ha disciplinato la procedura adottata nel processo di cassazione.

  • Principio del "favor rei" e giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, sent. n. 44322/2021; Sez. 2, sent. n. 31946/2016)

    La Corte ha applicato il principio consolidato secondo cui, ai fini della prescrizione per ricettazione, in mancanza di prova certa della data di acquisto del bene il momento consumativo si identifica con la data del reato presupposto, favorendo l'imputato nel calcolo del dies a quo.

Massime di principio

  • Per il reato di ricettazione, se non è provata la data certa di acquisizione del bene, il dies a quo per la prescrizione va individuato in prossimità della data del reato presupposto (principio del "favor rei").
  • Se il termine prescrizionale è già decorso alla data della sentenza di primo grado, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
  • Quando la prescrizione opera, i giudici non necessariamente esaminano o decidono sulle questioni sussidiarie (es. riconoscimento di attenuanti o fattispecie attenuate).
  • Per la parte offesa/procuratore è importante documentare con precisione la data in cui il bene è stato acquisito o il momento in cui è iniziata la disponibilità illecita per evitare che operi a favore dell'imputato il principio del "favor rei".
  • Difesa: sollevare tempestivamente la questione della prescrizione e dedurre l'eventuale assenza di prova sulla data di acquisto del bene può ottenere l'estinzione del reato senza ulteriore trattazione sul merito.

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