Sentenza del 07/01/2015 n. 102 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Preavviso di fermo - obbligo di rituale notificazione - non sussiste - proposizione ricorso dimostra raggiungimento scopo atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il preavviso di fermo sostenendo che non fosse stato notificato secondo forme rituali e conformi alla legge. La questione riguardava, in particolare, l’eventuale invalidità della notificazione per inosservanza di specifiche formalità.
La decisione
Il ricorso non ha consentito di considerare invalido il preavviso per il solo difetto di forme rituali di notificazione. È stato ritenuto applicabile il principio di cui all’art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata quando l’atto ha comunque raggiunto lo scopo cui è destinato. La proposizione stessa del ricorso ha dimostrato che il destinatario aveva avuto conoscenza del preavviso e aveva potuto contestarlo; pertanto, lo scopo della notificazione, consistente nel portare l’atto a conoscenza dell’interessato, è stato raggiunto. L’Amministrazione è risultata vittoriosa.
Norme richiamate
La nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La norma esprime il principio del raggiungimento dello scopo: anche in presenza di irregolarità formali nella notificazione, l’atto resta efficace se il destinatario ne ha avuto concreta conoscenza e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo non richiede necessariamente forme rituali di notificazione specificamente previste, purché l’interessato ne abbia avuto effettiva conoscenza.
- La proposizione di un ricorso contro l’atto può dimostrare che la notificazione ha raggiunto il proprio scopo, perché il destinatario ha dimostrato di conoscere il contenuto dell’atto e di potersi difendere.
- Le irregolarità formali della notificazione non comportano automaticamente l’invalidità dell’atto: occorre verificare se abbiano concretamente impedito la conoscenza dell’atto o la possibilità di difesa.
- Il principio del raggiungimento dello scopo non sana necessariamente ogni vizio: se la comunicazione non ha consentito una conoscenza effettiva o ha leso il diritto di difesa, l’invalidità può ancora essere rilevante.
- Il preavviso di fermo rappresenta una manifestazione dell’intento dell’Amministrazione di procedere al fermo e non equivale necessariamente all’immediata esecuzione della misura.
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