Sentenza del 28/02/2022 n. 915 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Indirizzo pec - Affidamento - Validità dell'indirizzo - Invalidità - Mancata sottoscrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata tramite PEC proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nei pubblici elenchi/registri, sostenendo che tale notifica sia inesistente. In subordine è stata sollevata anche la questione della mancata sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente.
La decisione
Il giudice ha ritenuto inesistente la notifica effettuata tramite PEC proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi qualora l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non dimostri la validità dell'indirizzo PEC utilizzato; tale inesistenza non è sanabile. Per contro, la mancata sottoscrizione apposta sulla cartella di pagamento non comporta di per sé l'invalidità dell'atto quando esso sia comunque inequivocabilmente riconducibile all'organo amministrativo che lo ha emesso. In sintesi: notifica PEC da indirizzo non registrato = inesistente (vince il ricorrente); mancanza di firma leggibile sul documento = non necessariamente invalida l'atto se risulta la riferibilità all'ente.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973
Disciplina la notifica degli atti tributari; la decisione richiede il rispetto delle norme sulla validità delle modalità di notifica per garantire l'affidamento del destinatario
d.P.R. n. 68/2005
Norme sulla posta elettronica certificata e sulla sua efficacia ai fini delle notifiche; la sentenza impone che l'indirizzo PEC usato sia risultante dai pubblici elenchi per fondare una notifica valida
d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Stabilisce efficacia e requisiti della PEC e delle firme elettroniche; la decisione applica questi principi per il requisito di validità dell'indirizzo PEC e per la valutazione dell'efficacia dell'atto anche in assenza di sottoscrizione autografa
Cass. n. 17346/2019
Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio per cui l'esistenza e validità dell'atto non dipendono esclusivamente da sigilli o firme leggibili, ma dalla riconducibilità dell'atto all'ente emittente; la sentenza qui richiamata è coordinata con la valutazione sulla firma
Massime di principio
- La notifica via PEC è valida solo se l'indirizzo mittente risulta da pubblici elenchi o altra idonea e documentata fonte: l'amministrazione deve provare la validità dell'indirizzo usato.
- Se la notifica proviene da un indirizzo PEC non registrato e non viene fornita prova della sua validità, la notifica è inesistente e non è sanabile con successivi adempimenti.
- La mancanza di una sottoscrizione autografa o di un timbro leggibile non invalida automaticamente l'atto amministrativo se questo è comunque inequivocabilmente riferibile all'organo che lo ha emesso.
- Il principio dell'affidamento del destinatario impone una rigorosa applicazione delle norme formali di notificazione: la pubblicità e la certezza degli indirizzi PEC sono condizioni essenziali.
- In caso di contestazione, il contribuente può ottenere l'annullamento della notifica inesistente; l'ente dovrà quindi procedere a nuova notifica rispettando i requisiti formali.
- Per difendersi, il privato deve chiedere all'ente la prova della registrazione dell'indirizzo PEC utilizzato e conservare ricevute e log relativi alla comunicazione; l'ente deve esibire l'iscrizione nei pubblici elenchi o altro titolo che giustifichi l'uso dell'indirizzo.
- Nel valutare la validità dell'atto complessivamente, il giudice bilancerà forma e sostanza: formale nullità della notifica vs. riconducibilità materiale dell'atto all'amministrazione
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