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Ordinanza

Ordinanza n. 141/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 161/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione I, n. 161/2026, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati appellati)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune di Alimena ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Sicilia che aveva accolto la domanda cautelare di alcune parti private. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi dell’appello; la questione esaminata riguarda la sussistenza, nell’ordinamento regionale siciliano degli enti locali, di competenze o attribuzioni del sindaco idonee ad accertare, a qualsivoglia titolo e per qualunque effetto, la decadenza del consiglio comunale. Nella fattispecie, le ipotesi di decadenza erano state ritenute insussistenti dall’autorità regionale preposta, come risultante dal decreto di rinnovo dell’incarico di commissario ad acta.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che non fosse sorretto da adeguati profili di fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato la carenza, nell’ordinamento regionale siciliano degli enti locali, di competenze e persino di attribuzioni del sindaco volte ad accertare la decadenza del consiglio comunale. Il giudice ha inoltre valorizzato il fatto che, nel caso concreto, l’autorità regionale competente aveva ritenuto insussistenti le ipotesi di decadenza. Le spese del grado cautelare sono state poste a carico del Comune appellante e liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, in favore delle controparti costituite; nulla è stato disposto per le parti private non costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare, proposto dal Comune contro l’ordinanza cautelare del TAR; l’appello è stato respinto.

Massime di principio

  • Nell’ordinamento regionale siciliano degli enti locali, il sindaco non può accertare la decadenza del consiglio comunale in assenza di una specifica competenza o attribuzione normativa che gli conferisca tale potere.
  • L’assenza di adeguati profili di fumus boni iuris giustifica il rigetto dell’appello cautelare quando l’atto o l’iniziativa contestata si fonda su un potere del sindaco non previsto dall’ordinamento e l’autorità regionale competente abbia ritenuto insussistenti i presupposti della decadenza.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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