Cassazione Penale, Sentenza n. 4812/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento per reati fallimentari per violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per la mancata correlazione tra la richiesta di applicazione della pena concordata e la sentenza: censura dell'applicazione, a suo carico, delle pene accessorie previste dall'art. 216 L. fall. per la durata di quattro anni, che - secondo il ricorrente - non sarebbero state oggetto dell'accordo tra le parti.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le pene accessorie previste obbligatoriamente dalla legge (art. 216, ultimo comma, L. fall.) vadano applicate anche se non richiamate nell'accordo di patteggiamento, trattandosi di statuizioni non negoziabili. Ha richiamato orientamento consolidato e precedenti della Cassazione che prevedono l'applicazione obbligatoria delle pene accessorie e la possibilità, per la Suprema Corte, di disporne direttamente l'applicazione (annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. l) c.p.p. quando rilevata dal PM). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norme sul patteggiamento: il giudice applica la pena concordata ma non può escludere statuizioni di legge obbligatorie; l'accordo tra parti non modifica l'obbligatorietà di alcune pene accessorie.
art. 216, ultimo comma, L. fall.
Prevede pene accessorie obbligatorie conseguenti alla condanna per determinati reati fallimentari; la Corte ha ritenuto che tali pene vadano applicate d'ufficio anche se non richiamate nell'accordo di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Consente il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento in presenza di determinati vizi; nel caso di specie il ricorso è stato però dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
art. 620, lett. l), c.p.p.
Prevede l'annullamento senza rinvio; la giurisprudenza citata ammette che la Cassazione, rilevando l'omissione dell'applicazione di pene accessorie obbligatorie, può annullare senza rinvio e disporne direttamente l'applicazione.
art. 619, comma 2, c.p.p.
Regola la rettificazione delle sentenze di condanna; la Corte ha osservato che tale strumento non è utilizzabile per sopperire all'omissione di una pena accessoria obbligatoria, che costituisce una disposizione necessaria mancante.
Norma che disciplina la condanna per spese del procedimento; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende per aver proposto un ricorso manifestamente infondato.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, le pene accessorie previste obbligatoriamente dalla legge devono essere applicate anche se non richiamate nell'accordo tra le parti: tali statuizioni non sono negoziabili.
- Un'impugnazione della sentenza di patteggiamento può essere ammessa, ma se i motivi appaiono manifestamente infondati la Corte di Cassazione la dichiara inammissibile e può condannare l'impugnante alle spese e a sanzioni (cassa delle ammende).
- Se il giudice di merito omette l'applicazione di pene accessorie obbligatorie, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporne l'applicazione; non è sempre possibile sanare l'omissione tramite rettifica ex art. 619 c.p.p.
- Chi valuta la convenienza ad impugnare una sentenza di patteggiamento deve considerare che omissioni di statuizioni di legge obbligatorie sono vizi formali che la Corte tratta in modo rigoroso e che l'impugnante rischia sanzioni per ricorso manifestamente infondato.
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