Cassazione Penale, Sentenza n. 6008/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la "doppia conforme" che l'ha condannata per una serie di reati (lesioni, rapina e sequestro di persona) commessi l'11 luglio 2020. Primo motivo: censura di contraddittorietà e carenza motivazionale (art. 606 lett. e) c.p.p.) in relazione al concorso nel sequestro di persona e nella rapina aggravata ai danni di Dorin Girneata; si sostiene che non vi fosse una condivisione preventiva del piano criminoso da parte di Baiocchi, che la sua condotta era estemporanea o da spettatrice, e che la corte d'appello avrebbe erroneamente ascritto anche il sequestro di persona a lei non contestato. Si contesta inoltre la conferma della condanna per rapina aggravata laddove la ricorrente non avrebbe preso parte all'azione tipica. Secondo motivo: violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in ordine al concorso nelle lesioni volontarie (capo h), sostenendo l'illogicità dell'affermazione di responsabilità, anche alla luce dell'assoluzione dall'ipotesi di sequestro ai danni del medesimo Girneata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e ripetitivi delle stesse doglianze già prospettate nei gradi precedenti. La Corte ha ritenuto che il ricorso si limiti a rimettere in discussione il merito delle valutazioni di fatto operate dai giudici di merito, operazione vietata in questa sede. La motivazione di merito (Corte d'appello) è stata ritenuta coerente e logica: vi sono elementi probatori che indicano la partecipazione attiva della Baiocchi (incitamenti alla violenza, presenza durante le richieste d'indirizzo della vittima, prestito della vettura usata per il prelievo), e l'esclusione del sequestro per alcuni imputati non crea contraddizione rispetto al concorso delineato. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La norma delimita i casi di ammissibilità del ricorso per cassazione ai vizi di motivazione consistenti in assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti non dimostrino tali vizi ma si risolvano in una disputa sul merito delle valutazioni di fatto, quindi inammissibili.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso infondato, l'imposizione di una somma a favore della cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale norma per irrogare l'ammenda di euro 3.000.
Massime di principio
- La Cassazione non è luogo per riesaminare il merito o proporre una diversa ricostruzione dei fatti: i motivi devono evidenziare vizi di motivazione 'assenti, contraddittori o manifestamente illogici' per essere ammissibili ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.
- Argomentazioni che ricostruiscono parzialmente o selettivamente il compendio probatorio al fine di ottenere una diversa valutazione dei fatti sono generalmente dichiarate inammissibili; è necessario mostrare dove e perché la motivazione del giudice di merito sia concretamente carente o illogica.
- La mancata imputazione di una specifica azione (es. il sequestro) a un imputato non impedisce automaticamente di ritenere il suo concorso nei reati complessivi se esistono elementi che dimostrino condivisione dell'intento criminale (presenza, incitazione, prestito di mezzi, partecipazione alla pianificazione).
- Chi presenta ricorso deve fare attenzione al rischio di condanna alle spese e a eventuali ammende (art. 616 c.p.p.) se il ricorso risulta manifestamente infondato o proposto con colpa.
- In ipotesi di "doppia conforme" (condanna in primo grado e conferma in appello) la Cassazione esamina con maggior rigore la fondatezza giuridica dei motivi: reiterare le stesse doglianze già valutate nei gradi precedenti è spesso inefficace.
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