Sentenza del 06/07/2015 n. 3014 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro, ipotecarie e catastali - Trust - Separazione patrimoniale - Vincolo di destinazione - Notaio - Responsabilità d'imposta - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione tributaria di un trust e la conseguente applicazione dell'imposta prevista per la costituzione di vincoli di destinazione, nonché la responsabilità d'imposta del notaio rogante. Il ricorrente contestava che il trust potesse essere tassato immediatamente come costituzione di un vincolo di destinazione e che il notaio fosse responsabile del relativo pagamento. La decisione ha invece ritenuto che il trust realizzi un effetto giuridico di destinazione, poiché sottrae beni all'ordinario esercizio delle facoltà proprietarie del disponente e li funzionalizza al perseguimento di determinati obiettivi.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il trust è stato qualificato, ai fini tributari, come atto costitutivo di vincolo di destinazione, con assoggettamento all'imposta dei beneficiari della destinazione. È stata inoltre riconosciuta la responsabilità d'imposta del notaio rogante. Il presupposto impositivo è stato individuato nella predisposizione del programma di destinazione e funzionalizzazione del diritto, mentre la base economica dell'imposizione è rappresentata dall'utilità cui il disponente rinuncia sottraendo il bene alle proprie ordinarie facoltà proprietarie.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, decreto-legge n. 262/2006
L'imposta è istituita direttamente sulla costituzione di vincoli
La norma è stata interpretata nel senso che l'imposta colpisce direttamente la costituzione del vincolo di destinazione, inteso come effetto giuridico mediante il quale un bene viene sottratto all'ordinario esercizio delle facoltà proprietarie e destinato al perseguimento di specifici obiettivi.
Massime di principio
- Ai fini tributari, un trust può essere considerato atto costitutivo di vincolo di destinazione quando determina una separazione patrimoniale e funzionalizza beni al perseguimento di uno scopo o nell'interesse di determinati beneficiari.
- Il presupposto dell'imposta può sorgere già con la costituzione del vincolo, senza dover necessariamente attendere il trasferimento finale dei beni ai beneficiari, se l'atto produce immediatamente l'effetto di destinazione rilevante.
- La tassazione deve essere valutata in relazione all'utilità economica sottratta alla disponibilità ordinaria del disponente e destinata al programma previsto dal trust.
- Il notaio rogante può essere considerato responsabile d'imposta per gli atti soggetti a registrazione, anche quando contesta la qualificazione tributaria dell'operazione.
- Nella valutazione di strumenti di segregazione patrimoniale occorre esaminare gli effetti giuridici concreti dell'atto, non soltanto la denominazione utilizzata dalle parti.
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