Sentenza del 06/07/2015 n. 18 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO:AVVISO DI ACCERTAMENTO RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE- VALENZA INDIZIARIA DELL'ATTIVITA' ANTI-ECONOMICA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il riparto dell'onere della prova negli accertamenti basati su parametri o studi di settore e il valore indiziario di una gestione reiteratamente antieconomica. Gli studi di settore non costituiscono, da soli, una prova automatica della maggiore capacità contributiva: sono strumenti statistici dai quali derivano presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza si consolidano mediante il contraddittorio con il contribuente. Il contribuente deve tuttavia dimostrare in modo puntuale le circostanze che rendono inapplicabili gli standard o spiegano la specifica situazione economica dell'impresa. La dichiarazione di perdite per più esercizi consecutivi costituisce una condotta commerciale anomala e può giustificare la rettifica, salvo prova concreta dell'effettività delle perdite.
La decisione
Il principio affermato è favorevole all'Amministrazione finanziaria: l'accertamento fondato sugli studi di settore può essere legittimato dal contraddittorio e dalla presenza di ulteriori elementi indiziari, come la reiterata antieconomicità dell'attività. Il contribuente non può limitarsi a contestare lo scostamento dagli standard in astratto, ma deve fornire una prova specifica e documentata delle ragioni delle perdite e della peculiarità della propria attività. In assenza di tale prova, la rettifica può essere confermata.
Norme richiamate
Disciplina degli studi di settore e dei parametri tributari
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici.
Gli studi di settore sono strumenti statistici di ricostruzione della normale redditività e non determinano automaticamente la maggiore imposta dovuta. La loro efficacia probatoria deve essere valutata anche alla luce del contraddittorio e delle caratteristiche concrete dell'attività.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia di studi di settore
La cui gravità, precisione e concordanza [...] nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente.
L'Amministrazione deve consentire al contribuente di esporre le proprie ragioni prima della definizione dell'accertamento; il contraddittorio serve a rendere concreta e individualizzata la presunzione derivante dagli standard.
Principi sull'onere della prova del contribuente
Il contribuente [...] ha l'onere di provare puntualmente la sussistenza di condizioni che giustifichino l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in questione.
Il contribuente deve fornire elementi concreti, documentati e riferiti allo specifico periodo d'imposta per dimostrare l'inapplicabilità degli studi o spiegare lo scostamento rilevato.
Cassazione civile, sentenze n. 21536/2007, n. 24436/2008, n. 417/2008 e n. 418/2008
La circostanza che un'impresa commerciale dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito, per più anni di seguito rilevanti perdite costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell'Erario una rettifica della dichiarazione a meno che il contribuente non dimostri concretamente l'effettiva sussistenza delle perdite dichiarate.
Le perdite reiterate rappresentano un indice presuntivo di inattendibilità economica o di antieconomicità. Non provano automaticamente l'evasione, ma possono giustificare l'accertamento e trasferiscono sul contribuente l'esigenza di fornire una spiegazione concreta e verificabile.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore, considerato isolatamente, non basta normalmente a fondare una rettifica automatica: deve essere valutato attraverso il contraddittorio e insieme alle caratteristiche concrete dell'impresa.
- Quando un'impresa dichiara perdite per più anni consecutivi, l'Amministrazione può considerare tale andamento un indice di antieconomicità e utilizzarlo per motivare l'accertamento.
- Il contribuente che contesta l'accertamento deve spiegare con documenti specifici le cause delle perdite o dello scostamento, come crisi del mercato, investimenti, eventi straordinari, struttura dei costi, riduzione della clientela o altre circostanze eccezionali.
- La prova delle perdite deve riguardare l'effettiva esistenza e la concreta riferibilità dei costi e delle condizioni economiche al periodo oggetto di accertamento; mere giustificazioni generiche o contestazioni dello studio statistico possono non essere sufficienti.
- La reiterata antieconomicità è un elemento indiziario, non una prova assoluta: la valutazione finale deve considerare il complesso degli elementi acquisiti, il corretto svolgimento del contraddittorio e la specifica realtà aziendale.
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