Sentenza del 06/07/2015 n. 136 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria - Obbligo notifica rituale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata qualificata come una mera comunicazione informativa, priva di requisiti formali specifici la cui inosservanza possa determinarne l'invalidità. È sufficiente che essa sia inviata direttamente al contribuente dall'agente della riscossione, Equitalia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo che dovesse essere notificata secondo forme rituali e con specifici requisiti formali, a pena di invalidità.
Massime di principio
- Una comunicazione preventiva dell'agente della riscossione può avere natura informativa e non necessariamente deve rispettare le formalità proprie della notificazione degli atti impositivi o esecutivi.
- L'assenza di una notificazione rituale non comporta automaticamente l'invalidità della comunicazione, se la legge non prevede specifici requisiti formali a pena di nullità o inefficacia.
- Per valutare la validità di un atto occorre distinguere tra una comunicazione preventiva, finalizzata a informare il contribuente, e un vero e proprio atto impositivo o esecutivo, per il quale possono essere richieste forme di notifica più rigorose.
- La comunicazione deve comunque essere inviata direttamente al contribuente dall'agente della riscossione competente, così da garantire l'effettiva conoscibilità dell'iniziativa.
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