Sentenza del 06/07/2015 n. 17 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: emissione di fatture per operazioni inesistenti -IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISI DI LIQUIDAZIONE PER GLI ATTI REGISTRATI PER VIA TELEMATICA - TERMINE TRIENNAE PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può esercitare il potere di controllo e richiedere l'imposta di registro per un contratto di compravendita registrato telematicamente, con particolare riferimento agli atti allegati. Il ricorrente ha sostenuto l'applicabilità del termine decadenziale triennale previsto per gli atti presentati alla registrazione o registrati telematicamente, decorrente dalla richiesta di registrazione, anziché del termine quinquennale previsto per gli atti non presentati alla registrazione. Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del DPR 131/1986, la richiesta di registrazione dell'atto principale vale anche per gli atti a esso allegati.
La decisione
La tesi accolta è che, nel caso di contratto di compravendita registrato telematicamente, il termine di decadenza per la richiesta dell'imposta di registro è di tre anni dalla richiesta di registrazione. Il principio secondo cui la richiesta di registrazione dell'atto principale comprende anche gli atti allegati si applica anche alla registrazione telematica. Non è quindi corretto assimilare gli allegati agli atti non presentati per la registrazione, poiché ciò farebbe dipendere il termine decadenziale dalla modalità telematica di registrazione dell'atto principale e contrasterebbe con la legge. Ne consegue l'illegittimità dell'avviso emesso oltre il termine triennale.
Norme richiamate
Art. 76 del DPR 131/1986
L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni. L'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale.
Per gli atti presentati alla registrazione o registrati telematicamente, il termine ordinario di decadenza per la richiesta dell'imposta principale è triennale e decorre dalla richiesta di registrazione. Il termine quinquennale riguarda invece gli atti non presentati alla registrazione.
Art. 11, comma 7, del DPR 131/1986
La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati.
La regola si applica anche alla registrazione telematica: gli atti allegati seguono, quanto alla decorrenza del termine decadenziale, l'atto principale cui sono collegati.
Massime di principio
- Per un atto registrato telematicamente, il termine ordinario per il controllo e la richiesta dell'imposta principale è generalmente di tre anni dalla richiesta di registrazione.
- Gli atti allegati all'atto principale si considerano ricompresi nella richiesta di registrazione anche quando la registrazione avviene per via telematica.
- Non è corretto applicare il termine quinquennale previsto per gli atti non presentati alla registrazione quando l'atto principale e i relativi allegati risultano trasmessi mediante registrazione telematica.
- In caso di avviso notificato oltre il termine decadenziale applicabile, il contribuente può contestarne la validità per intervenuta decadenza dell'Amministrazione, verificando con precisione la data della richiesta di registrazione e quella di notifica dell'avviso.
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