Sentenza del 06/07/2015 n. 121 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Accertamento - Imposte dirette e Iva - Termini - Raddoppio - Riscontrabilità oggettiva di ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 74/2000 - Effettiva trasmissione della denuncia- Non necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'avviso di accertamento perché emesso oltre il termine ordinario di decadenza. In particolare, sosteneva che non potesse applicarsi il raddoppio dei termini previsto per le violazioni aventi rilevanza penale, in assenza di un'effettiva trasmissione della denuncia penale o dell'avvio dell'azione penale, anche considerato l'eventuale successivo decreto di archiviazione.
La decisione
Il raddoppio dei termini è ritenuto applicabile quando la violazione presenta, in modo oggettivamente riscontrabile, gli elementi di un reato previsto dal D.Lgs. 74/2000 e sussiste quindi l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. Non è necessario dimostrare che la denuncia sia stata effettivamente trasmessa, né che sia stata esercitata l'azione penale. Il raddoppio può pertanto operare anche se il procedimento penale è stato successivamente archiviato e l'avviso di accertamento è stato emesso dopo l'archiviazione. L'esito è favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973
Prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi quando la violazione comporta l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000.
Articolo 57, comma 3, D.P.R. 633/1972
Prevede un analogo raddoppio dei termini di accertamento ai fini IVA in presenza di violazioni penalmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 74/2000.
Articolo 331 c.p.p.
Individua l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando emergono fatti configurabili come reato. Ai fini del raddoppio, rileva l'obbligo astratto di denuncia derivante dalla fattispecie, non l'effettiva trasmissione della denuncia.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Raccoglie i principali reati tributari la cui configurabilità oggettiva può determinare il raddoppio dei termini di accertamento.
Articolo 37, commi 24 e 25, D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006
Ha modificato la disciplina del raddoppio dei termini per gli accertamenti relativi alle imposte dirette e all'IVA.
Corte costituzionale, sentenza n. 247/2011
Ha chiarito che il raddoppio richiede la riscontrabilità oggettiva degli elementi del reato e non dipende dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale o dall'esito del procedimento penale.
Massime di principio
- Per valutare la tempestività di un accertamento occorre verificare non solo il termine ordinario, ma anche se la violazione, considerata oggettivamente, integra una fattispecie per la quale sussiste l'obbligo di denuncia penale.
- Il raddoppio dei termini non dipende necessariamente dalla prova che l'Amministrazione abbia trasmesso una denuncia o che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale.
- L'archiviazione del procedimento penale non esclude automaticamente il raddoppio, purché al momento rilevante fossero oggettivamente riscontrabili gli elementi della fattispecie penalmente rilevante.
- La verifica deve concentrarsi sulla concreta ricorrenza degli elementi del reato e non sulla sola qualificazione formale utilizzata dall'Amministrazione finanziaria.
- In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe contestare specificamente l'assenza degli elementi oggettivi del reato o l'insussistenza dell'obbligo di denuncia, non limitarsi a dedurre la mancata trasmissione della denuncia o la successiva archiviazione.
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