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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29000/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della condanna di primo grado, aveva ridotto la pena a un anno e un mese di reclusione confermando la responsabilità per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso ha dedotto: 1) erronea applicazione dell'art. 385 c.p. quanto all'elemento psicologico del reato di evasione, sostenendo che l'allontanamento dagli arresti domiciliari, limitato a pochi minuti e a pochi metri dall'appartamento verso il sottoscala dello stabile, non fosse sorretto dalla volontà di sottrarsi al titolo custodiale; 2) violazione dell'art. 99 c.p. per il mancato escluso riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale, ritenuta dalla difesa in modo automatico e senza un effettivo vaglio della concreta relazione tra precedenti e nuovo reato, secondo i criteri affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità; 3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità penale e sul diniego di esclusione della recidiva, per essersi la Corte territoriale limitata a un richiamo assertivo della decisione di primo grado senza esaminare le censure dell'appello originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che, alla data dei fatti (14 aprile 2016), trovava applicazione il regime prescrizionale più favorevole della legge n. 251 del 2005. Poiché era stata contestata la recidiva reiterata ed infraquinquennale ex art. 99, comma quarto, c.p., la Corte ha applicato il principio secondo cui la recidiva qualificata incide sul termine di prescrizione; tuttavia, trattandosi di delitti puniti con pena massima inferiore a sei anni, il termine minimo resta comunque quello di sei anni di cui all'art. 157, comma primo, c.p. Calcolando l'effetto interruttivo della sentenza di primo grado del 23 maggio 2019, il termine è maturato il 23 maggio 2025, cioè prima del decreto di citazione in appello e ben prima della decisione impugnata. Non risultando evidenti ragioni di proscioglimento nel merito più favorevoli, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice dell'evasione; la difesa ne ha contestato l'elemento psicologico, sostenendo l'assenza di volontà di sottrarsi al vincolo custodiale.

  • art. 99 c.p.

    Norma sulla recidiva, invocata per contestare il riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale; la Corte ne ha considerato l'incidenza sul calcolo della prescrizione.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dalla difesa come parametro per valutare la concreta significatività dei precedenti penali ai fini del riconoscimento della recidiva.

  • art. 157, comma primo, c.p.

    La prescrizione estingue il reato decorso, comunque, un tempo non inferiore a sei anni per i delitti; nel caso concreto è stato applicato questo termine base.

  • art. 157, comma secondo, c.p.

    La recidiva qualificata, come circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine minimo di prescrizione.

  • art. 160, comma primo, c.p.

    La sentenza di primo grado ha avuto effetto interruttivo del corso della prescrizione.

  • art. 161, comma secondo, c.p.

    In presenza di atti interruttivi, la recidiva qualificata incide anche sul termine massimo di prescrizione per effetto della proroga.

  • art. 99, comma quarto, c.p.

    Contestazione di recidiva reiterata ed infraquinquennale, rilevante come circostanza ad effetto speciale ai fini del computo della prescrizione.

  • legge 5 dicembre 2005, n. 251

    Indicato come regime prescrizionale più favorevole applicabile ai fatti commessi nel 2016.

Massime di principio

  • La recidiva qualificata, quando contestata, incide sul calcolo della prescrizione come circostanza ad effetto speciale, sia sul termine minimo sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo.
  • Nei delitti puniti con pena massima inferiore a sei anni, anche se è contestata un'aggravante ad effetto speciale, il termine base di prescrizione resta quello di sei anni previsto per i delitti dall'art. 157 c.p., salvo ulteriori specifiche discipline più favorevoli o sfavorevoli.
  • Ai fini dell'estinzione del reato per prescrizione, occorre verificare il decorso del termine tra gli atti interruttivi e la data della decisione impugnata; se il termine matura prima della sentenza di appello, la decisione va annullata senza rinvio.
  • Quando la causa estintiva è già maturata e non emergono evidenti cause più favorevoli di proscioglimento nel merito, la Corte di cassazione annulla senza rinvio senza riesaminare il merito della responsabilità.
  • Il riconoscimento della recidiva non può fondarsi su automatismi, ma richiede un apprezzamento concreto della relazione tra precedenti e nuovo reato; tuttavia, nel caso deciso, tale doglianza è rimasta assorbita dall'intervenuta prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniEvasione
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reato

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