Ordinanza n. 38/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di sospensione della licenza, adottato il 31 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto prefettizio del 31 dicembre 2025 con cui è stata sospesa la licenza rilasciata nel 2019 e da ultimo rinnovata nel novembre 2025. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la misura è stata adottata in ragione di gravi negligenze attribuite al ricorrente, consistenti nella detenzione abusiva di ingenti quantitativi di materiale esplodente in un luogo non sicuro, condotte per le quali pende un processo penale. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di legittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un sommario esame ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, rilevando l’incontestata evidenza delle gravi negligenze e la loro idoneità a sorreggere, prima facie, il giudizio prefettizio di non affidabilità posto a fondamento della misura precauzionale. Ha inoltre escluso la prova di un pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza agli interessi pubblicistici sottesi alla determinazione prefettizia, connessi alla sicurezza derivante dal controllo di attività riguardanti materiale esplodente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità del caso.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la pendenza di un procedimento penale non determina automaticamente l’illegittimità di una misura amministrativa precauzionale, quando gli elementi di fatto richiamati dall’amministrazione evidenzino, già a un sommario esame, gravi negligenze idonee a fondare un giudizio di non affidabilità.
- La sospensione prefettizia di una licenza può trovare prima facie giustificazione in condotte consistenti nella detenzione abusiva di ingenti quantitativi di materiale esplodente in condizioni di sicurezza inadeguate, trattandosi di elementi rilevanti per la valutazione dell’affidabilità del titolare.
- La concessione della tutela cautelare richiede anche la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale prova, la domanda deve essere respinta.
- Nel bilanciamento cautelare, gli interessi pubblicistici alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi connessi alla gestione di materiale esplodente possono prevalere sull’interesse privato alla prosecuzione dell’attività autorizzata.
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