Cassazione Civile, Ordinanza n. 12540/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una lunga sequenza di rapporti di lavoro a termine prestati da un tecnico della produzione alle dipendenze della società radiotelevisiva, seguiti da un verbale di conciliazione del 20 giugno 2013 che, richiamando un accordo sindacale precedente, prevedeva l’inserimento del lavoratore in una fascia di bacino, l’impegno della società a garantire un impiego minimo annuo a termine e, soprattutto, l’assunzione a tempo indeterminato entro il 31 marzo 2019. La società, nel 2016, comunicava di ritenersi svincolata dagli impegni assunti, deducendo il venir meno del vincolo fiduciario per avere il lavoratore omesso di dichiarare, al momento del primo rapporto, la parentela con un dipendente della società, circostanza che, secondo regolamenti interni, avrebbe impedito l’assunzione. Il lavoratore agiva per accertare l’inadempimento della società al verbale di conciliazione, ottenere l’assunzione a tempo indeterminato, la riammissione in servizio e il risarcimento dei danni e delle retribuzioni dalla data pattuita. La Corte d’appello accoglieva la domanda. In Cassazione la società ricorrente articolava sei motivi: (1) violazione dell’art. 1364 c.c. per errata interpretazione del verbale di conciliazione, che non menzionava cause ostative collegate alla circolare interna o al modulo informativo; (2) omessa pronuncia sulla questione dell’induzione in errore della società nella stipula del verbale, in ragione del possesso dei requisiti per i contratti a termine; (3) violazione dell’art. 1439 c.c., per non avere qualificato la vicenda come dolo negoziale del lavoratore; (4) omesso esame del fatto decisivo relativo al momento in cui la società avrebbe scoperto la parentela; (5) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato la comunicazione del 4 agosto 2016 come recesso ingiustificato, senza considerare la mala fede iniziale del lavoratore; (6) omesso esame della misura della retribuzione di riferimento ai fini risarcitori. La Suprema Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha valorizzato l’interpretazione del verbale e il comportamento complessivo delle parti, rilevando che il richiamo al divieto interno non risultava nel testo conciliativo e che, in ogni caso, il lungo intervallo temporale tra la dichiarazione e la contestazione escludeva la gravità necessaria per una giusta causa di scioglimento; ha escluso che vi fosse una specifica deduzione di vizi della volontà o nullità della conciliazione; ha ritenuto che il motivo sul fatto omesso mirasse in realtà a contestare un apprezzamento di merito; ha osservato che la censura sulla buona fede era eccentrica rispetto alla ratio decidendi, poiché la Corte territoriale non aveva qualificato la vicenda come licenziamento ma come inadempimento agli obblighi conciliativi; ha infine ritenuto non decisivo il tema della retribuzione, trattandosi non di fatto storico ma di deduzione difensiva, peraltro superata dalla mancata contestazione specifica e da un importo richiesto inferiore a quello risultante dalla documentazione prodotta dalla stessa società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva dichiarato l’inadempimento al verbale di conciliazione del 20 giugno 2013, ordinato l’assunzione a tempo indeterminato dal 31 marzo 2019, la riammissione in servizio e condannato la società al risarcimento del danno, alle retribuzioni arretrate con accessori e alle spese. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente come canone ermeneutico delle espressioni generali; la Corte ha ritenuto che la censura non individuasse nel testo conciliativo alcuna espressione idonea a ricomprendere le cause ostative addotte e che il motivo non si confrontasse realmente con l’interpretazione del verbale data dal giudice di merito.
La Corte richiama il criterio della comune intenzione delle parti e valorizza il comportamento complessivo successivo e antecedente alla conciliazione per interpretare il contenuto dell’accordo.
La censura di dolo negoziale è stata ritenuta infondata perché non risultava dedotta in modo specifico una domanda/eccezione di annullamento o invalidità della conciliazione, né emergeva una critica pertinente alla ratio decidendi.
Richiamato dalla Corte d’appello per qualificare la vicenda come inadempimento agli obblighi assunti con il verbale di conciliazione e per fondare la tutela conseguente.
La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inidonea perché riferita a una qualificazione della vicenda come licenziamento che la sentenza impugnata non aveva in realtà operato.
Richiamato insieme al dovere di buona fede; la Corte ha escluso che la decisione impugnata avesse omesso di considerare la condotta complessiva delle parti nel rapporto e nella fase conciliativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come veicolo per le censure di violazione di legge, ma ritenuto in più punti non idoneo a colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza per omessa pronuncia è stata respinta perché la Corte territoriale aveva comunque affrontato la questione sostanziale e perché le eccezioni processuali richiamate non risultavano specificamente dedotte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla critica dell’apprezzamento di merito o delle deduzioni difensive.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato, insieme all’art. 369 c.p.c., per l’onere del ricorrente di indicare con precisione il fatto storico, il dato da cui risulta e il momento della sua discussione processuale.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per l’onere di deposito e specificazione del fatto decisivo dedotto in cassazione.
Richiamato per evidenziare che le eccezioni/contestazioni asseritamente sollevate in primo grado non risultavano in realtà specificamente formulate nei termini dedotti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato in combinato con il comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dei canoni ermeneutici del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica puntualmente il testo negoziale e la specifica espressione interpretata in modo erroneo; non è sufficiente proporre una lettura alternativa sganciata dal contenuto dell’accordo.
- L’interpretazione del contratto va ricostruita alla luce della comune intenzione delle parti e del loro comportamento complessivo, anche successivo alla stipulazione, quando ciò sia utile a chiarire il significato delle pattuizioni.
- La deduzione di dolo, errore, violenza o nullità della conciliazione deve emergere come specifica eccezione o domanda nei gradi di merito; in cassazione non è possibile trasformare una generica contestazione fattuale in una censura di invalidità negoziale.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per contestare valutazioni di gravità, attendibilità o rilevanza compiute dal giudice di merito.
- Quando la controversia riguarda l’inadempimento di obblighi assunti con conciliazione o accordo sindacale, il giudice può qualificare la vicenda come inadempimento contrattuale e non come licenziamento, con conseguente applicazione della tutela di diritto comune e non delle regole speciali sul recesso dal rapporto di lavoro.
- La gravità del fatto posto a base dello scioglimento di un vincolo negoziale deve essere apprezzata anche alla luce del tempo trascorso tra la condotta contestata e la reazione della parte che vi si oppone; un lungo intervallo può escludere la configurabilità di una giusta causa di recesso.
- Ai fini risarcitori, la contestazione della misura della retribuzione deve essere specifica; l’omesso esame denunciabile in cassazione non riguarda le mere deduzioni difensive o la valutazione del quantum se non integra un fatto storico autonomamente decisivo.
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